(( Art. 2-bis.

Modifiche  alle  norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie
del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto legislativo
                       28 luglio 1989, n. 271.

  1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  132-bis  (Formazione  dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi).  -  1.  Nella  formazione  dei  ruoli  di  udienza e nella
trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
    a)  ai  processi  relativi  ai  delitti  di cui all'articolo 407,
comma 2,   lettera a),  del  codice  e  ai  delitti  di  criminalita'
organizzata, anche terroristica;
    b)  ai  processi relativi ai delitti commessi in violazione delle
norme  relative  alla  prevenzione  degli  infortuni e all'igiene sul
lavoro  e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti
di  cui  al  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti
con  la  pena  della  reclusione  non inferiore nel massimo a quattro
anni;
    c)  ai  processi  a  carico di imputati detenuti, anche per reato
diverso da quello per cui si procede;
    d)  ai  processi  nei  quali  l'imputato  e'  stato sottoposto ad
arresto  o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
    e)  ai  processi  nei  quali  e' contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
    f)  ai  processi  da  celebrare  con  giudizio direttissimo e con
giudizio immediato.
  2.  I  dirigenti  degli  uffici giudicanti adottano i provvedimenti
organizzativi  necessari  per  assicurare  la  rapida definizione dei
processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 407 del codice di procedura penale:
              «Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto  all'art. 393
          comma 4,  la  durata  delle  indagini  preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma 4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
                  2)   delitti   consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575,  628,  terzo comma, 629, secondo comma, e 630
          dello stesso codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli 270,  terzo  comma e  306,
          secondo comma, del codice penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli articoli 600,
          600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
          ipotesi  aggravate  previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero;
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 99 del codice penale:
              «Art.   99   (Recidiva).   -  Chi,  dopo  essere  stato
          condannato  per  un  delitto  non  colposo,  ne commette un
          altro,  puo'  essere  sottoposto  ad un aumento di un terzo
          della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
              La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
                1)  se  il  nuovo delitto non colposo e' della stessa
          indole;
                2)  se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
          nei cinque anni dalla condanna precedente;
                3)  se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
          durante  o  dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il
          tempo  in  cui  il  condannato  si  sottrae volontariamente
          all'esecuzione della pena.
              Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate
          al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
              Se  il  recidivo commette un altro delitto non colposo,
          l'aumento  della  pena,  nel caso di cui al primo comma, e'
          della  meta'  e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di
          due terzi.
              Se  si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407,
          comma 2,   lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,
          l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei
          casi  indicati  al secondo comma, non puo' essere inferiore
          ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
              In  nessun  caso  l'aumento  di  pena per effetto della
          recidiva  puo'  superare  il  cumulo  delle pene risultante
          dalle   condanne  precedenti  alla  commissione  del  nuovo
          delitto non colposo.».