(( Art. 2-ter.

Misure  per  assicurare la rapida definizione dei processi relativi a
      reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  rapida  definizione  dei processi
pendenti  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  per  i  quali  e'  prevista  la  trattazione
prioritaria,   nei   provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma 2
dell'articolo 132-bis  delle  norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo    28 luglio    1989,    n.    271,    come    sostituito
dall'articolo 2-bis  del  presente  decreto, i dirigenti degli uffici
possono  individuare  i  criteri  e  le  modalita'  di  rinvio  della
trattazione  dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in
ordine   ai   quali   ricorrono   le  condizioni  per  l'applicazione
dell'indulto,  ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena
eventualmente  da  infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui
all'articolo 1,  comma 1,  della  predetta  legge  n.  241  del 2006.
Nell'individuazione  dei criteri di rinvio di cui al presente comma i
dirigenti  degli  uffici  tengono,  altresi',  conto della gravita' e
della  concreta  offensivita'  del  reato,  del  pregiudizio che puo'
derivare   dal   ritardo   per   la  formazione  della  prova  e  per
l'accertamento   dei  fatti,  nonche'  dell'interesse  della  persona
offesa.
  2.  Il  rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata
superiore  a  diciotto  mesi  e  il termine di prescrizione del reato
rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
  3.  Il  rinvio  non  puo'  essere  disposto se l'imputato si oppone
ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
  4.   I   provvedimenti  di  cui  al  comma 1  sono  tempestivamente
comunicati  al  Consiglio  superiore della magistratura. Il Consiglio
superiore  della  magistratura e il Ministro della giustizia valutano
gli  effetti  dei  provvedimenti  adottati dai dirigenti degli uffici
sull'organizzazione  e  sul  funzionamento  dei servizi relativi alla
giustizia,  nonche'  sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei
processi.   In   sede  di  comunicazioni  sull'amministrazione  della
giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di
cui   al   regio   decreto  30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro della giustizia riferisce alle Camere le
valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
  5.  La  parte  civile  costituita  puo' trasferire l'azione in sede
civile.   In   tal   caso,   i   termini   per   comparire,   di  cui
all'articolo 163-bis  del codice di procedura civile, sono abbreviati
fino  alla  meta'  e  il  giudice fissa l'ordine di trattazione delle
cause  dando  precedenza  al processo relativo all'azione trasferita.
Non  si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice
di procedura penale.
  6.  Nel  corso  dei  processi  di  primo grado relativi ai reati in
ordine  ai  quali,  in caso di condanna, deve trovare applicazione la
legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di
procura  speciale  e  il pubblico ministero, se ritengono che la pena
possa  essere  contenuta  nei  limiti di cui all'articolo 1, comma 1,
della  medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto  possono  formulare richiesta di applicazione della
pena  ai  sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale,    anche    se    risulti   decorso   il   termine   previsto
dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
  7.  La  richiesta  di  cui  al  comma 6 puo' essere formulata anche
quando  sia  gia'  stata  in precedenza presentata altra richiesta di
applicazione  della  pena,  ma  vi sia stato il dissenso da parte del
pubblico  ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice,
sempre  che  la  nuova  richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto):
              «Art.  1.  -  1. E' concesso indulto, per tutti i reati
          commessi  fino  a  tutto il 2 maggio 2006, nella misura non
          superiore  a tre anni per le pene detentive e non superiore
          a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene
          detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo
          comma dell'art. 151 del codice penale.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 86 del Regio-decreto
          30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
              «Art.    86   (Relazioni   sull'amministrazione   della
          giustizia).  -  1.  Entro il ventesimo giorno dalla data di
          inizio  di  ciascun  anno  giudiziario,  il  Ministro della
          giustizia      rende      comunicazioni     alle     Camere
          sull'amministrazione  della  giustizia  nel precedente anno
          nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'art. 110
          della  Costituzione  e  sugli  orientamenti  e  i programmi
          legislativi  del Governo in materia di giustizia per l'anno
          in  corso.  Entro i successivi dieci giorni, sono convocate
          le  assemblee  generali  della  Corte di cassazione e delle
          corti  di  appello,  che si riuniscono, in forma pubblica e
          solenne,  con  la  partecipazione  del Procuratore generale
          presso  la  Corte  di  cassazione, dei procuratori generali
          presso   le   corti   di   appello   e  dei  rappresentanti
          dell'avvocatura,     per     ascoltare     la     relazione
          sull'amministrazione  della  giustizia  da  parte del primo
          Presidente  della  Corte  di cassazione e dei presidenti di
          corte  di  appello.  Possono  intervenire  i rappresentanti
          degli  organi  istituzionali,  il  Procuratore generale e i
          rappresentanti dell'avvocatura.».
            - Si  riporta  il  testo  dell'art. 163-bis del codice di
          procedura civile:
              «Art.  163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
          della  notificazione  della citazione e quello dell'udienza
          di  comparizione  debbono  intercorrere  termini liberi non
          minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si
          trova  in  Italia  e  di  centocinquanta giorni se si trova
          all'estero.
              Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il
          presidente  puo',  su  istanza  dell'attore  e  con decreto
          motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della
          citazione,  abbreviare  fino  alla meta' i termini indicati
          dal primo comma.
              Se  il  termine  assegnato dall'attore ecceda il minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della   scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere  al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo  termine,  l'udienza per la comparizione delle
          parti  sia  fissata con congruo anticipo su quella indicata
          dall'attore.  Il  presidente provvede con decreto, che deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  75  del  codice di
          procedura penale:
              «Art.  75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
          -  1.  L'azione  civile  proposta davanti al giudice civile
          puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in
          sede  civile  non  sia stata pronunciata sentenza di merito
          anche   non  passata  in  giudicato.  L'esercizio  di  tale
          facolta'  comporta  rinuncia  agli  atti  del  giudizio; il
          giudice  penale provvede anche sulle spese del procedimento
          civile.
              2.  L'azione  civile  prosegue in sede civile se non e'
          trasferita  nel  processo penale o e' stata iniziata quando
          non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.
              3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti
          dell'imputato  dopo  la  costituzione  di  parte civile nel
          processo  penale  o dopo la sentenza penale di primo grado,
          il  processo  civile  e'  sospeso fino alla pronuncia della
          sentenza  penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le
          eccezioni previste dalla legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino  a  un  terzo,  ovvero  di una
          penadetentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze
          e  diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  i  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli
          articoli 600-bis,  primo  e terzo comma, 600-quater, primo,
          secondo,  terzo  e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
          600-quater.1,  relativamente  alla condotta di produzione o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,   609-ter,  609-quater  e  609-octies  del  codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  446  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  446  (Richiesta  di  applicazione  della  pena e
          consenso).  -  1. Le  parti  possono formulare la richiesta
          prevista  dall'art.  444,  comma 1, fino alla presentazione
          delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
          comma 3,   e   fino  alla  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento  di  primo grado nel giudizio direttissimo. Se
          e'  stato  notificato  il decreto di giudizio immediato, la
          richiesta  e'  formulata  entro  il  termine e con le forme
          stabilite dall'art. 458, comma 1.
              2.   La  richiesta  e  il  consenso  nell'udienza  sono
          formulati  oralmente;  negli  altri casi sono formulati con
          atto scritto.
              3.  La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
          o  a  mezzo  di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
          autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3.
              4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i
          termini  previsti  dal  comma 1, anche se in precedenza era
          stato negato.
              5.  Il  giudice,  se  ritiene  opportuno  verificare la
          volontarieta'  della  richiesta  o del consenso, dispone la
          comparizione dell'imputato.
              6.  Il  pubblico  ministero, in caso di dissenso, deve,
          enunciarne le ragioni.».