Art. 3.
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

  1.  All'articolo 4,  comma 1,  lettera a),  del decreto legislativo
28 agosto  2000,  n.  274,  dopo  le  parole: «derivi una malattia di
durata  superiore  a  venti  giorni»  sono  inserite  le seguenti: «,
nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie  di cui all'articolo 590,
terzo  comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope,».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28 agosto  2000, n. 274, recante «Disposizioni
          sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a norma
          dell'art.  14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468.» (in
          Gazzetta  Ufficiale 6 ottobre 2000, n. 234) come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  4  (Competenza  per materia). - 1. Il giudice di
          pace e' competente:
                a) per  i  delitti consumati o tentati previsti dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo   comma perseguibili   a  querela  di  parte,  590,
          limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato
          una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,
          derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,
          nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie di cui all'art.
          590,  terzo  comma,  quando  si tratta di fatto commesso da
          soggetto  in  stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.
          186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
          soggetto   sotto   l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,  594,  595,  primo  e secondo comma, 612, primo
          comma,  626,  627,  631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
          all'art.  639-bis,  632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
          all'art.  639-bis,  633,  primo  comma,  salvo  che ricorra
          l'ipotesi  di  cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636,
          salvo  che  ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637,
          638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
                b) per     le    contravvenzioni    previste    dagli
          articoli 689,  690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice
          penale.
              2.  Il  giudice  di  pace  e' altresi' competente per i
          delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni:
                a) articoli 25  e  62, terzo comma, del regio decreto
          18 giugno  1931, n. 773, recante «testo unico in materia di
          sicurezza»;
                b) articoli 1095,  1096  e  1119  del  regio  decreto
          30 marzo  1942,  n.  327,  recante  «Approvazione del testo
          definitivo del codice della navigazione»;
                c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          4 agosto  1957,  n.  918,  recante  «Approvazione del testo
          organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
                d) articoli 102  e  106  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361, recante «testo
          unico   delle   leggi   per  l'elezione  della  Camera  dei
          deputati»;
                e) art.   92   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, recante «Testo unico
          delle  leggi per la composizione e la elezione degli organi
          delle amministrazioni comunali»;
                f) art.  15,  secondo  comma, della legge 28 novembre
          1965,  n.  1329,  recante  «Provvedimenti per l'acquisto di
          nuove macchine utensili»;
                g) art.  3  della  legge  8 novembre  1991,  n.  362,
          recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
                h) art.  51  della  legge  25 maggio  1970,  n.  352,
          recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
          sulla iniziativa legislativa del popolo»;
                i) articoli 3,  terzo  e  quarto  comma,  46,  quarto
          comma e  65,  terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in
          materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
                l) articoli 18  e  20  della  legge 2 agosto 1982, n.
          528,  recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per
          il personale del lotto»;
                m) art.  17,  comma 3,  della legge 4 maggio 1990, n.
          107,  recante  «Disciplina  per  le attivita' trasfusionali
          relative  al  sangue  umano  ed ai suoi componenti e per la
          produzione di plasmaderivati»;
                n) art.   15,   comma 3,   del   decreto  legislativo
          27 settembre   1991,  n.  311,  recante  «Attuazione  delle
          direttive  n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di
          recipienti  semplici  a pressione, a norma dell'articolo 56
          della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
                o) art.   11,   comma 1,   del   decreto  legislativo
          27 settembre   1991,  n.  313,  recante  «Attuazione  della
          direttiva  n.  88/378/CEE  relativa al ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri concernenti la sicurezza
          dei   giocattoli,  a  norma  dell'articolo 54  della  legge
          29 dicembre 1990, n. 428»;
                p) [abrogato];
                q) articoli 186,  commi 2  e 6, 187, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
          codice della strada»;
                r) art.   10,   comma 1,   del   decreto  legislativo
          14 dicembre   1992,   n.  507,  recante  «Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi
          medici impiantabili attivi»;
                s) art.   23,   comma 2,   del   decreto  legislativo
          24 febbraio   1997,   n.   46,  recante  «Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
              3.  La  competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
          tuttavia   del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'  delle
          circostanze  previste  dagli  articoli 1  del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 febbraio  1980,  n. 15, 7 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge
          26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
              4.  Rimane  ferma  la  competenza  del  tribunale per i
          minorenni».