Art. 4.

Modifiche  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
                            modificazioni

((  01.   Alla  tabella  allegata  all'articolo 126-bis  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, al
capoverso  «art.  187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 8» ))
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
    b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono  sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: «Con la sentenza di
condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e'  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale e' stato
commesso  il  reato ai sensi dell'articolo 240, (( secondo comma, del
codice  penale,  ))  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea  al  reato.  Il  veicolo  sottoposto a sequestro puo' essere
affidato  in custodia al trasgressore, (( salvo che risulti che abbia
commesso  in  precedenza  altre  violazioni della disposizione di cui
alla  presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti
si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
    «b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le  pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo
I,  sezione  II,  del  titolo  VI,  salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; ))
    c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
  «2-quinquies.  Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra
persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
    d)  al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
  «Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di
rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
((    e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
condanna  per  il  reato  di  cui  al periodo che precede comporta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  per  un  periodo  da  sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo  con  le  stesse  modalita' e procedure previste dal comma 2,
lettera c),  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione»; ))
    f)  al  comma 7,  quinto  periodo,  le  parole: «Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni  nel  corso  di un biennio,», sono
sostituite  dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto  fino  a  tre  mesi»,  sono  sostituite dalle seguenti: «e'
punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
    b)  alla  fine  e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni  dell'articolo 186,  comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo,  nonche'  quelle  di  cui  al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
((  2-bis.  All'articolo 187,  comma 1-bis,  del  decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e'
disposto  il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle
seguenti:  «e  si  applicano  le disposizioni dell'ultimo periodo del
comma 1,». ))
  3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 6,  le  parole:  «da  tre  mesi  a  tre  anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
    b)  al  comma 7,  le  parole:  «da  sei  mesi  a  tre  anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
  4.  All'articolo 222, comma 2, (( del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  )) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il
fatto  di  cui  al  terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di
ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  la  tabella  allegata  all'art.  126-bis
          (Patente  a  punti) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n.  285,  recante  «Nuovo codice della strada» (in Gazzetta
          Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114) come modificata dalla
          presente legge:

                     ---->   Vedere legge a pag. 68  <----

              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
          raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
          primi tre anni dal rilascio.
              -  Si  riportano  gli  articoli 186, 187, 189 e 222 del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
          codice della strada» come modificati dalla presente legge:
              «Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
          vietato   guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche.
              2.  Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
          il fatto non costituisca piu' grave reato:
                a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia
          stato  accertato  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
          alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
          litro   (g/l).   All'accertamento  del  reato  consegue  la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente di guida da tre a sei mesi;
                b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
          fino  a  sei  mesi,  qualora  sia stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da sei
          mesi ad un anno;
                c) con   l'ammenda   da  euro  1.500  a  euro  6.000,
          l'arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno,  qualora  sia stato
          accertato  un  valore corrispondente ad un tasso alcolemico
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  due  anni.  La  patente  di guida e' sempre revocata, ai
          sensi  del  capo  I,  sezione  II, del titolo VI, quando il
          reato  e'  commesso  dal  conducente  di un autobus o di un
          veicolo  di  massa  complessiva  a pieno carico superiore a
          3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva
          nel  biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
          le  disposizioni dell'art. 223. Con la sentenza di condanna
          ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
          anche  se  e'  stata  applicata la sospensione condizionale
          della  pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con
          il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240,
          secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo che il veicolo
          stesso  appartenga  a persona estranea al reato. Il veicolo
          sottoposto  a sequestro puo' essere affidato in custodia al
          trasgressore,  salvo  che  risulti  che  abbia  commesso in
          precedenza  altre violazioni della disposizione di cui alla
          presente  lettera.  La  procedura  di  cui  ai  due periodi
          precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
              2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
          incidente   stradale,  le  pene  di  cui  al  comma 2  sono
          raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
          del  medesimo  comma 2, e' disposto il fermo amministrativo
          del  veicolo  per  novanta  giorni ai sensi del Capo primo,
          sezione  II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga
          a  persona  estranea  al reato. E' fatta salva in ogni caso
          l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  previste dagli
          articoli 222 e 223.
              2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente   articolo e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica.
              2-quater.   Le   disposizioni  relative  alle  sanzioni
          accessorie  di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
              2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai
          sensi  del  comma 2,  il  veicolo, qualora non possa essere
          guidato   da   altra  persona  idonea,  puo'  essere  fatto
          trasportare  fino al luogo indicato dall'interessato o fino
          alla  piu'  vicina  autorimessa  e  lasciato in consegna al
          proprietario  o  al gestore di essa con le normali garanzie
          per  la  custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
          sono interamente a carico del trasgressore.
              3.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi l  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              4.  Quando  gli  accertamenti  qualitativi  di  cui  al
          comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
          ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
          conducente  del  veicolo  si  trovi in stato di alterazione
          psico-fisica   derivante  dall'influenza  dell'alcool,  gli
          organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
          anche  accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino  ufficio o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento.
              5.  Per  i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
          sottoposti  alle  cure  mediche,  l'accertamento  del tasso
          alcoolemico  viene effettuato, su richiesta degli organi di
          Polizia  stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
          delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate. Le strutture sanitarie
          rilasciano  agli  organi  di  Polizia  stradale la relativa
          certificazione,   estesa   alla   prognosi   delle  lesioni
          accertate,  assicurando  il rispetto della riservatezza dei
          dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
          necessari  per  l'espletamento degli accertamenti di cui al
          presente   comma sono   reperiti   nell'ambito   dei  fondi
          destinati  al  Piano  nazionale della sicurezza stradale di
          cui  all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si
          applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
              6.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 o 5
          risulti  un  valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico
          superiore  a  0,5  grammi per litro (g/l), l'interessato e'
          considerato  in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2.
              7.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in
          caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
          il  conducente  e'  punito  con  le pene di cui al comma 2,
          lettera c).  La condanna per il reato di cui al periodo che
          precede  comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della  sospensione della patente di guida per un periodo da
          sei  mesi  a  due  anni e della confisca del veicolo con le
          stesse   modalita'   e   procedure  previste  dal  comma 2,
          lettera c),  salvo  che  il  veicolo  appartenga  a persona
          estranea  alla  violazione. Con l'ordinanza con la quale e'
          disposta  la  sospensione della patente, il prefetto ordina
          che  il conducente si sottoponga a visita medica secondo le
          disposizioni  del  comma 8.  Se  il  fatto  e'  commesso da
          soggetto  gia'  condannato  nei  due anni precedenti per il
          medesimo    reato,   e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca  della patente di
          guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
              8.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  viene disposta la
          sospensione  della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
          prefetto  ordina  che  il conducente si sottoponga a visita
          medica  ai  sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
          nel  termine  di sessanta giorni. Qualora il conducente non
          vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
          disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
          guida fino all'esito della visita medica.
              9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5
          risulti  un  valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico
          superiore   a   1,5   grammi   per  litro,  ferma  restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto,  in  via  cautelare, dispone la sospensione della
          patente  fino  all'esito  della  visita  medica  di  cui al
          comma 8.».
              «Art.187  (Guida  in  stato di alterazione psico-fisica
          per  uso  di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
          stato   di   alterazione  psico-fisica  dopo  aver  assunto
          sostanze  stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
          da  euro  1.500  a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
          anno.  All'accertamento  del reato consegue in ogni caso la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di  guida  da  sei  mesi ad un anno. La patente di
          guida  e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
          del  titolo  VI, quando il reato e' commesso dal conducente
          di  un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
          carico  superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
          in  caso  di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
          patente  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 223. Si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   186,   comma 2,
          lettera c),  quinto  e sesto periodo, nonche' quelle di cui
          al comma 2-quinquies del medesimo art. 186.
              1-bis.   Se  il  conducente  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  dopo  aver  assunto  sostanze  stupefacenti o
          psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
          comma 1  sono  raddoppiate  e  si applicano le disposizioni
          dell'ultimo  periodo  del  comma 1,  salvo  che  il veicolo
          appartenga  a  persona estranea al reato. E' fatta salva in
          ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
          dagli articoli 222 e 223.
              1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente  art. e' il tribunale in composizione monocratica.
          Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
              2.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi 1  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
          esito  positivo  ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
          motivo  di  ritenere che il conducente del veicolo si trovi
          sotto    l'effetto    conseguente   all'uso   di   sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
          di  cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
          obblighi  previsti  dalla legge, accompagnano il conducente
          presso  strutture  sanitarie  fisse  o  mobili afferenti ai
          suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le
          strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate,  per  il  prelievo  di
          campioni  di  liquidi  biologici ai fini dell'effettuazione
          degli  esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
          stupefacenti  o psicotrope e per la relativa visita medica.
          Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
          compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
              4.  Le  strutture  sanitarie  di  cui  al  comma 3,  su
          richiesta  degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
          12,  commi 1  e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
          conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali e sottoposti
          alle  cure  mediche,  ai  fini  indicati  dal comma 3; essi
          possono   contestualmente   riguardare   anche   il   tasso
          alcoolemico previsto nell'art. 186.
              5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano agli organi di
          Polizia  stradale  la  relativa certificazione, estesa alla
          prognosi  delle  lesioni accertate, assicurando il rispetto
          della   riservatezza   dei   dati   in  base  alle  vigenti
          disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
          degli  accertamenti  conseguenti ad incidenti stradali sono
          reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
          della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
          17 maggio   1999,  n.  144.  Copia  del  referto  sanitario
          positivo  deve  essere  tempestivamente  trasmessa,  a cura
          dell'organo  di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
          al  prefetto  del  luogo  della commessa violazione per gli
          eventuali provvedimenti di competenza.
              5-bis.  Qualora  l'esito  degli  accertamenti di cui ai
          commi 3,  4  e  5  non sia immediatamente disponibile e gli
          accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
          se  ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
          si   trovi   in  stato  di  alterazione  psico-fisica  dopo
          l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, gli
          organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
          patente  di  guida  fino  all'esito  degli  accertamenti e,
          comunque,  per  un periodo non superiore a dieci giorni. Si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   216  in  quanto
          compatibili.  La  patente  ritirata  e'  depositata  presso
          l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
              6.   Il   prefetto,  sulla  base  della  certificazione
          rilasciata  dai  centri  di  cui  al comma 3, ordina che il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119  e  dispone  la  sospensione,  in  via cautelare, della
          patente  fino  all'esito  dell'esame  di revisione che deve
          avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita'  indicate dal
          regolamento.
              7. [abrogato].
              8.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di
          rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi 2, 3 o 4, il
          conducente  e'  soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
          comma 7.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  e'  disposta la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119.».
              «Art.  189  (Comportamento  in caso di incidente). - 1.
          L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
          ricollegabile   al   suo  comportamento,  ha  l'obbligo  di
          fermarsi  e  di  prestare  l'assistenza occorrente a coloro
          che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
              2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
          atto  ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
          circolazione   e,   compatibilmente   con   tale  esigenza,
          adoperarsi  affinche'  non  venga  modificato  lo stato dei
          luoghi  e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
          responsabilita'.
              3.  Ove  dall'incidente  siano derivati danni alle sole
          cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada
          coinvolto  devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
          alla  circolazione,  secondo le disposizioni dell'art. 161.
          Gli  agenti  in servizio di polizia stradale, in tali casi,
          dispongono  l'immediata  rimozione  di  ogni intralcio alla
          circolazione,  salva  soltanto  l'esecuzione,  con assoluta
          urgenza,  degli eventuali rilievi necessari per appurare le
          modalita' dell'incidente.
              4.  In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire
          le  proprie  generalita',  nonche'  le  altre  informazioni
          utili,  anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
          o,  se  queste  non sono presenti, comunicare loro nei modi
          possibili gli elementi sopraindicati.
              5.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non
          ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
          danno   alle   sole   cose,   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 259 a
          euro  1.036.  In  tale  caso,  se dal fatto deriva un grave
          danno    ai   veicoli   coinvolti   tale   da   determinare
          l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,
          si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria della
          sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
          mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
              6.  Chiunque,  nelle condizioni di cui comma 1, in caso
          di   incidente   con  danno  alle  persone,  non  ottempera
          all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei
          mesi  a  tre  anni.  Si  applica la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  tre  anni,  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.  Nei  casi di cui al presente comma sono applicabili le
          misure  previste  dagli  articoli 281,  282,  283 e 284 del
          codice  di  procedura  penale, anche al di fuori dei limiti
          previsti dall'art. 280 del medesimo codice, ed e' possibile
          procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di
          procedura  penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
          previsti.
              7.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non
          ottempera  all'obbligo  di prestare l'assistenza occorrente
          alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
          a   tre   anni.   Si  applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida per un
          periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
          a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.
              8.  Il  conducente  che  si fermi e, occorrendo, presti
          assistenza  a  coloro  che hanno subito danni alla persona,
          mettendosi  immediatamente  a  disposizione degli organi di
          polizia   giudiziaria,   quando  dall'incidente  derivi  il
          delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
          non  e'  soggetto  all'arresto  stabilito  per  il  caso di
          flagranza di reato.
              8-bis.  Nei  confronti  del  conducente  che,  entro le
          ventiquattro  ore successive al fatto di cui al comma 6, si
          mette  a  disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
          non  si  applicano  le disposizioni di cui al terzo periodo
          del comma 6.
              9.  Chiunque  non ottempera alle disposizioni di cui ai
          commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.».
              «Art.     222 (Sanzioni    amministrative    accessorie
          all'accertamento  di reati). - 1. Qualora da una violazione
          delle  norme  di cui al presente codice derivino danni alle
          persone,  il giudice applica con la sentenza di condanna le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste,  nonche' le
          sanzioni  amministrative  accessorie  della  sospensione  o
          della revoca della patente.
              2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
          colposa  la sospensione della patente e' da quindici giorni
          a  tre  mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
          colposa  grave o gravissima la sospensione della patente e'
          fino   a   due  anni.  Nel  caso  di  omicidio  colposo  la
          sospensione  e'  fino a quattro anni. Se il fatto di cui al
          terzo  periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
          alcolica  ai  sensi  dell'art.  186,  comma 2,  lettera c),
          ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
          o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
          accessoria della revoca della patente.
              2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della patente fino a quattro anni e' diminuita
          fino  a  un  terzo  nel  caso di applicazione della pena ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale.
              3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva  reiterata specifica verificatasi entro il periodo
          di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della condanna
          definitiva per la prima violazione».