Art. 5.

Modifiche  ((  al  testo  unico  di  cui  al  ))  decreto legislativo
                       25 luglio 1998, n. 286

((  01.  All'articolo 12,  comma 5 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e'
commesso  in  concorso  da  due  o  piu'  persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'". ))
  1.  All'articolo 12  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
((  «5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
a  titolo  oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio
ad  uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui
abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione,
e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni. )) La condanna
con provvedimento irrevocabile (( ovvero l'applicazione della pena su
richiesta  delle  parti  a  norma  dell'articolo 444  del  codice  di
procedura   penale,   anche  se  e'  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della pena, )) comporta la confisca dell'immobile, salvo
che  appartenga  a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita,   ove  disposta,  dei  beni  confiscati  sono  destinate  al
potenziamento  delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina.».
((  1-bis)  all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico
di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».
  1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre
mesi  ad  un  anno  e  con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato»  sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei
mesi  a  tre  anni  e  con  la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riportano gli articoli 12, 13 e 22 del testo unico
          di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286
          recante  «testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero»  (in  Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191)
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine).  (Legge  6 marzo  1998, n. 40, art. 10). - 1.
          Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
          in  violazione  delle disposizioni del presente testo unico
          compie  atti  diretti a procurare l'ingresso nel territorio
          dello   Stato  di  uno  straniero  ovvero  atti  diretti  a
          procurare  l'ingresso  illegale in altro Stato del quale la
          persona  non  e'  cittadina  o  non  ha titolo di residenza
          permanente,  e'  punito  con  la reclusione da uno a cinque
          anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 54 del
          codice  penale,  non  costituiscono  reato  le attivita' di
          soccorso  e  assistenza  umanitaria  prestate in Italia nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato.
              3.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  profitto  anche indiretto,
          compie  atti  diretti  a procurare l'ingresso di taluno nel
          territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
          presente   testo   unico,  ovvero  a  procurare  l'ingresso
          illegale  in  altro  Stato  del  quale  la  persona  non e'
          cittadina  o  non  ha  titolo  di  residenza permanente, e'
          punito  con  la reclusione da quattro a quindici anni e con
          la multa di 15.000 euro per ogni persona.
              3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
                a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'
          persone;
                b) per  procurare l'ingresso o la permanenza illegale
          la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la
          sua incolumita';
                c) per  procurare l'ingresso o la permanenza illegale
          la  persona  e'  stata  sottoposta  a trattamento inumano o
          degradante;
              c-bis)  il  fatto  e' commesso da tre o piu' persone in
          concorso  tra  loro o utilizzando servizi internazionali di
          trasporto   ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati  o
          comunque illegalmente ottenuti.
              3-ter.  Se  i  fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
          fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
          comunque   allo  sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano
          l'ingresso  di minori da impiegare in attivita' illecite al
          fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena detentiva e'
          aumentata  da  un terzo alla meta' e si applica la multa di
          25.000 euro per ogni persona.
              3-quater.  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
          previste   dagli  articoli 98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti  con  le  aggravanti  di  cui  ai commi 3-bis e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita'  di pena risultante dall'aumento conseguente alle
          predette aggravanti.
              3-quinquies.     Per    i    delitti    previsti    dai
          commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
          confronti  dell'imputato  che  si  adopera  per evitare che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di elementi di prova decisivi
          per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
          cattura  di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
              3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
          legge  26 luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni,
          dopo   le  parole:  «609-octies  del  codice  penale»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
          e  3-ter,  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286».
              3-septies. [abrogato].
              4.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
          l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
          di  trasporto  utilizzato  per  i medesimi reati, anche nel
          caso  di  applicazione della pena su richiesta delle parti.
          Nei   medesimi   casi  si  procede  comunque  con  giudizio
          direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
              5.  Fuori  dei  casi  previsti  dai commi precedenti, e
          salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  un ingiusto profitto dalla
          condizione  di  illegalita'  dello  straniero o nell'ambito
          delle  attivita'  punite  a  norma  del  presente articolo,
          favorisce  la  permanenza  di  questi  nel territorio dello
          Stato  in  violazione delle norme del presente testo unico,
          e'  punito  con  la reclusione fino a quattro anni e con la
          multa  fino  a  lire  trenta  milioni.  Quando  il fatto e'
          commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
          la  permanenza  di  cinque  o  piu'  persone,  la  pena  e'
          aumentata  da  un  terzo  alla  meta'.  Quando  il fatto e'
          commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
          la  permanenza  di  cinque  o  piu'  persone,  la  pena  e'
          aumentata da un terzo alla meta».
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di trarre ingiusto
          profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
          soggiorno  in  un  immobile  di  cui  abbia disponibilita',
          ovvero  lo  cede allo stesso, anche in locazione, e' punito
          con  la  reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
          provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena
          su  richiesta  delle parti a norma dell'art. 444 del codice
          di   procedura  penale,  anche  se  e'  stata  concessa  la
          sospensione  condizionale  della pena, comporta la confisca
          dell'immobile,  salvo  che appartenga a persona estranea al
          reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  gestione  e destinazione dei beni
          confiscati.  Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
          disposta,   dei   beni   confiscati   sono   destinate   al
          potenziamento  delle attivita' di prevenzione e repressione
          dei reati in tema di immigrazione clandestina.
              6.  Il  vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
          ad  accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,   nonche'   a  riferire  all'organo  di  polizia  di
          frontiera  dell'eventuale  presenza  a bordo dei rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso  di  inosservanza  anche di uno solo degli obblighi di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 3.500 a
          euro  5.500  per  ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
          casi  piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
          mesi,  ovvero  la  revoca  della  licenza, autorizzazione o
          concessione    rilasciata   dall'autorita'   amministrativa
          italiana  inerenti  all'attivita' professionale svolta e al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
              7.  Nel  corso  di operazioni di polizia finalizzate al
          contrasto    delle   immigrazioni   clandestine,   disposte
          nell'ambito  delle  direttive  di cui all'art. 11, comma 3,
          gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
          province  di  confine  e  nelle  acque territoriali possono
          procedere  al  controllo  e  alle  ispezioni  dei  mezzi di
          trasporto  e  delle  cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale  regime  doganale,  quando,  anche  in relazione a
          specifiche  circostanze  di  luogo  e  di tempo, sussistono
          fondati  motivi  che  possano essere utilizzati per uno dei
          reati   previsti  dal  presente  articolo.  Dell'esito  dei
          controlli  e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
          appositi  moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
          procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne ricorrono i
          presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
          Nelle   medesime   circostanze  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
          l'osservanza   delle  disposizioni  di  cui  all'art.  352,
          commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
              8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni di
          polizia  finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione dei
          reati   previsti   dal  presente  articolo,  sono  affidati
          dall'autorita'    giudiziaria    procedente   in   custodia
          giudiziale,  salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
          organi  di  polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
          in  attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
          o  ad  altri  enti  pubblici per finalita' di giustizia, di
          protezione  civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di
          trasporto  non  possono  essere  in alcun caso alienati. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309.
              8-bis.  Nel caso che non siano state presentate istanze
          di  affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati, si
          applicano  le  disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da    lui   delegata,   previo   nullaosta   dell'autorita'
          giudiziaria procedente.
              8-quater.   Con   il   provvedimento   che  dispone  la
          distruzione  ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
          le modalita' di esecuzione.
              8-quinquies.  I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
          provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta,
          assegnati  all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
          abbiano  avuto  l'uso  ai  sensi  del  comma 8  ovvero sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti  per  le  finalita'  di  cui  al  comma 8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni  vigenti in materia di gestione e destinazione
          dei   beni   confiscati.   Ai   fini  della  determinazione
          dell'eventuale  indennita', si applica il comma 5 dell'art.
          301-bis  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, e
          successive modificazioni.
              9.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
          per  uno  dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
          le  somme  di  denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
          dei  beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
          attivita'  di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
          anche   a   livello   internazionale   mediante  interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa   con  le  forze  di  polizia  dei  Paesi
          interessati.  A  tal fine, le somme affluiscono ad apposito
          capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          assegnate,   sulla   base   di   specifiche  richieste,  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
              9-bis.  La  nave  italiana  in servizio di polizia, che
          incontri  nel  mare territoriale o nella zona contigua, una
          nave,  di  cui  si  ha  fondato  motivo di ritenere che sia
          adibita  o  coinvolta  nel  trasporto illecito di migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti  elementi  che confermino il coinvolgimento della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato.
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze  istituzionali  in  materia di difesa nazionale,
          possono  essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
          cui al comma 9-bis.
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati  al di fuori delle acque territoriali, oltre che
          da  parte  delle navi della Marina militare, anche da parte
          delle  navi  in  servizio di polizia, nei limiti consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali  o  multilaterali,  se la nave batte la bandiera
          nazionale  o  anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
              9-quinquies.  Le  modalita'  di  intervento  delle navi
          della  Marina  militare  nonche'  quelle di raccordo con le
          attivita'  svolte  dalle altre unita' navali in servizio di
          polizia  sono  definite  con  decreto interministeriale dei
          Ministri  dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
              9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9-bis e
          9-quater  si  applicano, in quanto compatibili, anche per i
          controlli concernenti il traffico aereo.».
              «Art.  13  (Espulsione  amministrativa)  (Legge 6 marzo
          1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
          di  sicurezza  dello  Stato,  il Ministro dell'interno puo'
          disporre  l'espulsione  dello straniero anche non residente
          nel  territorio  dello Stato, dandone preventiva notizia al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
          affari esteri.
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e'  trattenuto  nel  territorio dello Stato in
          assenza   della   comunicazione   di   cui   all'art.   27,
          comma 1-bis,   o   senza  aver  richiesto  il  permesso  di
          soggiorno  nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
          dipeso  da  forza  maggiore,  ovvero  quando il permesso di
          soggiorno  e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto
          da  piu'  di  sessanta  giorni  e  non  e' stato chiesto il
          rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
          sensi  del  comma 2,  lettere a)  e b), nei confronti dello
          straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
          familiare   ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai  sensi
          dell'art.  29,  si  tiene  anche conto della natura e della
          effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato, della
          durata  del  suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine.
              3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma 4.   Il   nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria  non  provveda  entro sette giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla  osta  puo'  essere  negato  ai  sensi del
          comma 3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'art.  240  del  codice  penale.  Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies. [abrogato].
              4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con   la   partecipazione   necessaria   di   un  difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
          cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
          compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
          decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti    previsti   dal   presente   art.   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
          trattenuto   in   uno  dei  centri  di  identificazione  ed
          espulsione,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
          possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
          provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
          trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
          convalida  e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
          alla  frontiera  diventa  esecutivo. Se la convalida non e'
          concessa   ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per  la
          decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
          effetto.  Avverso  il  decreto  di convalida e' proponibile
          ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
          l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
          Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
          pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
          procedimento  di  convalida  dei  provvedimenti  di  cui ai
          commi 4   e   5,  ed  all'art.  14,  comma 1,  le  questure
          forniscono  al  giudice  di  pace, nei limiti delle risorse
          disponibili,  il supporto occorrente e la disponibilita' di
          un locale idoneo.
              6. [abrogato].
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma 1   dell'art.   14,   nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente il ricorso al al giudice di pace del
          luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
          l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
          del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
          accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
          provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
          dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
          presente     comma puo'     essere    sottoscritto    anche
          personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
          rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
          di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
          della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionari
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
          l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9. [abrogato].
              10. [abrogato].
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia'  espulso  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, lettere a)
          e b),    per    il    quale   e'   stato   autorizzato   il
          ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
          denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
          abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni.
              13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma 13  opera  per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.   L'onere   derivante  dal  comma 10  del  presente
          articolo e'  valutato  in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»
              «Art.  22.  - Lavoro  subordinato a tempo determinato e
          indeterminato.
            (Legge  6 marzo  1998,  n. 40, art. 20; legge 30 dicembre
          1986,  n.  943, articoli 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n.
          335, art. 3, comma 13).
              1.   In   ogni   provincia   e'   istituito  presso  la
          prefettura-ufficio  territoriale  del Governo uno sportello
          unico    per   l'immigrazione,   responsabile   dell'intero
          procedimento    relativo   all'assunzione   di   lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
              2.   Il   datore   di   lavoro   italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante in Italia che intende instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato  o  indeterminato  con  uno straniero residente
          all'estero   deve   presentare  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella  in  cui  ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
                b) idonea  documentazione  relativa alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
                c) la   proposta   di   contratto  di  soggiorno  con
          specificazione   delle   relative  condizioni,  comprensiva
          dell'impegno  al  pagamento da parte dello stesso datore di
          lavoro  delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
          provenienza;
                d) dichiarazione   di   impegno   a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro.
              3.  Nei  casi  in  cui non abbia una conoscenza diretta
          dello  straniero,  il datore di lavoro italiano o straniero
          regolarmente   soggiornante   in  Italia  puo'  richiedere,
          presentando  la  documentazione di cui alle lettere b) e c)
          del  comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
          iscritte   nelle   liste   di  cui  all'art.  21,  comma 5,
          selezionate  secondo  criteri  definiti  nel regolamento di
          attuazione.
              4.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione comunica le
          richieste  di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
          cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  competente  in relazione alla provincia di residenza,
          domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
          diffondere  le offerte per via telematica agli altri centri
          ed a renderle disponibili su sito internet o con ogni altro
          mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
          dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
          Decorsi  venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
          domanda  da  parte  di  lavoratore nazionale o comunitario,
          anche   per   via  telematica,  il  centro  trasmette  allo
          sportello  unico  richiedente  una certificazione negativa,
          ovvero  le  domande  acquisite  comunicandole  altresi'  al
          datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
          centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
          unico procede ai sensi del comma 5.
              5.   Lo   sportello   unico   per  l'immigrazione,  nel
          complessivo   termine  massimo  di  quaranta  giorni  dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate   le   prescrizioni  di  cui  al  comma 2  e  le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore,  il  nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma 4,  e  dell'art.  21,  e,  a  richiesta del datore di
          lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.   Il   nulla  osta  al  lavoro  subordinato  ha
          validita'  per  un  periodo  non superiore a sei mesi dalla
          data del rilascio.
              6.  Gli  uffici  consolari  del Paese di residenza o di
          origine  dello  straniero provvedono, dopo gli accertamenti
          di  rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
          del  codice  fiscale,  comunicato dallo sportello unico per
          l'immigrazione.   Entro   otto   giorni  dall'ingresso,  lo
          straniero   si   reca   presso   lo   sportello  unico  per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del  contratto  di  soggiorno che resta ivi conservato e, a
          cura  di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
              7.  Il  datore  di lavoro che omette di comunicare allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto  di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da 500 a 2.500 euro. Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto.
              8.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario  deve  essere  munito del visto rilasciato
          dal  consolato  italiano  presso  lo  Stato di origine o di
          stabile residenza del lavoratore.
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti   telematici,   le   informazioni  anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
          idoneo  per  l'accesso  al lavoro, e comunicano altresi' il
          rilascio  dei  permessi  concernenti  i  familiari ai sensi
          delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
          delle   informazioni  ricevute,  costituisce  un  «Archivio
          anagrafico  dei lavoratori extracomunitari», da condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni   avviene   in   base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.
              10.  Lo  sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
              11.  La  perdita  del  posto  di lavoro non costituisce
          motivo  di  revoca  del permesso di soggiorno al lavoratore
          extracomunitario    ed   ai   suoi   familiari   legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato che perde il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle  liste  di  collocamento  per  il  periodo di residua
          validita'  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
          si  tratti  di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
          per  un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
          attuazione  stabilisce  le  modalita'  di  comunicazione ai
          centri  per  l'impiego,  anche  ai fini dell'iscrizione del
          lavoratore   straniero  nelle  liste  di  collocamento  con
          priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno  previsto  dal  presente  articolo, ovvero il cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato o annullato, e'
          punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
          multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.
              13.  Salvo  quanto previsto per i lavoratori stagionali
          dall'art.  25,  comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
          extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di
          sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
          dalla  vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
          della  maturazione  dei  requisiti previsti dalla normativa
          vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
          anche  in  deroga al requisito contributivo minimo previsto
          dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
              14.  Le  attribuzioni  degli istituti di patronato e di
          assistenza  sociale,  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia.
              15.  I  lavoratori  italiani ed extracomunitari possono
          chiedere   il   riconoscimento   di  titoli  di  formazione
          professionale  acquisiti  all'estero; in assenza di accordi
          specifici,   il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  sentita  la  commissione  centrale per l'impiego,
          dispone  condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica.
              16.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli statuti e
          delle relative norme di attuazione.».