(( Art. 6-bis.

Modifiche  all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
                                 689

  1.  Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' sostituito dal seguente:
  «Per  le  violazioni  ai  regolamenti  ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale  minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un
diverso  importo  del  pagamento  in  misura  ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  recante  «Modifiche  al  codice  penale» (in Gazzetta
          Ufficiale  30 novembre  1981, n. 329) come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Per  le  violazioni  ai  regolamenti  ed alle ordinanze
          comunali  e  provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
          all'interno  del  limite  edittale  minimo  e massimo della
          sanzione  prevista,  puo'  stabilire un diverso importo del
          pagamento  in  misura  ridotta, in deroga alle disposizioni
          del primo comma.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».