Art. 7.

((  Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito
         dei piani coordinati di controllo del territorio ))

((  1.  I  piani  coordinati  di  controllo  del territorio di cui al
comma 1  dell'articolo  17  della  legge  26 marzo  2001, n. 128, che
possono  realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi
da  quelli  dei  maggiori  centri  urbani,  determinano i rapporti di
reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia
municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
  2.  Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro della giustizia, con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro della
difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso
dello   svolgimento   di  tali  piani  coordinati  di  controllo  del
territorio,  le  modalita'  di  raccordo  operativo  tra  la  polizia
municipale,  la  polizia  provinciale  e  gli organi di Polizia dello
Stato». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - L'art.  17  della legge 26 marzo recante: «Interventi
          legislativi  in  materia  di  tutela  della  sicurezza  dei
          cittadini».(in G. U. 19 aprile 2001, n. 91) reca:
              «Art.  17.  -  1. Il Ministro dell'interno impartisce e
          aggiorna  annualmente  le direttive per la realizzazione, a
          livello  provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani
          coordinati  di  controllo  del territorio da attuare a cura
          dei  competenti  uffici  della  Polizia  di Stato e comandi
          dell'Arma  dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle
          attivita'  d'istituto,  del Corpo della Guardia di finanza,
          con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di
          polizia   municipale,   previa   richiesta  al  sindaco,  o
          nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorita',
          prevedendo   anche   l'istituzione  di  presidi  mobili  di
          quartiere   nei   maggiori   centri   urbani,   nonche'  il
          potenziamento  e  il  coordinamento,  anche mediante idonee
          tecnologie,  dei  servizi  di  soccorso  pubblico  e pronto
          intervento per la sicurezza dei cittadini .
              2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di
          handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito
          alle   richieste  di  intervento  da  questi  inoltrate  un
          appartenente  alle  forze  dell'ordine si reca al domicilio
          della  vittima  stessa anche al fine di stendere e ricevere
          la  relativa  denuncia.  Le  modalita'  di  attuazione  del
          servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni
          e prefetture.
              3.   Ai   fini   della   prevenzione   dei  delitti  di
          ricettazione,   riciclaggio   o   reimpiego   dei  beni  di
          provenienza   illecita  o  di  quelli  concernenti  armi  o
          esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
          esercitano  i  controlli di cui all'art. 16 del testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio
          decreto   18 giugno   1931,   n.  773,  relativamente  alle
          attivita'  soggette  ad  autorizzazione  disciplinata dallo
          stesso  testo  unico  o  da  altre disposizioni di legge ed
          individuate  dal  Ministro  dell'interno con regolamento da
          adottare  di  concerto con il Ministro della giustizia, con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  con  il  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione  e con il Ministro per gli affari regionali, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              4. Relativamente alle attivita' sottoposte ai controlli
          di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate
          esigenze  di  ordine  e sicurezza pubblica, puo' richiedere
          all'organo  competente  per  il  rilascio del provvedimento
          autorizzatorio,  che  provvede in base alle disposizioni di
          legge  o  di  regolamento  in  vigore,  la sospensione o la
          revoca  del  provvedimento  stesso,  ovvero  la  cessazione
          dell'attivita' esercitata in assenza di questo. Resta fermo
          quanto  previsto dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n.
          287.
              5.  La  relazione  di  cui  all'art.  113  della  legge
          1° aprile  1981,  n.  121,  comprende  anche  tutti  i dati
          relativi  alle  iniziative  di  cui  al  presente articolo,
          suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e
          la Camera dei deputati definiscono modalita' per l'esame di
          tale relazione.».