Art. 8.

Accesso  della  polizia  municipale  al  Centro elaborazione dati del
                       Ministero dell'interno

  1.  All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((    a)  al  comma 1,  le  parole:  «schedario  dei  veicoli  rubati
operante»  fino  alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«schedario   dei  veicoli  rubati  e  allo  schedario  dei  documenti
d'identita'  rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione
dati  di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale
della  polizia  municipale  in  possesso della qualifica di agente di
pubblica   sicurezza   puo'   altresi'   accedere  alle  informazioni
concernenti  i  permessi  di  soggiorno  rilasciati  e  rinnovati, in
relazione  a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, e
successive modificazioni»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  addetto ai servizi di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il
Centro  elaborazione  dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli
rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente.».
  1-bis.  I  collegamenti,  anche  a  mezzo  della  rete  informativa
telematica  dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI),
per  l'accesso  allo  schedario  dei  documenti  d'identita' rubati o
smarriti,   nonche'  alle  informazioni  concernenti  i  permessi  di
soggiorno  di  cui  al  comma 1,  sono  effettuati  con  le modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI. ))
 
          Riferimenti normativi:

              -   Si   riporta  l'art.  16-quater  del  decreto-legge
          18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 marzo  1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti
          in  materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica»
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  16-quater. Disposizioni  relative  ai servizi di
          polizia stradale della polizia municipale.
            1.  Il  personale  della  polizia  municipale  addetto ai
          servizi  di  polizia stradale accede ai sistemi informativi
          automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
          direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e  puo'
          accedere,  in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981,
          n.  121,  e  successive  modificazioni, qualora in possesso
          della  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza, allo
          schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
          d'identita'  rubati  o  smarriti  operanti presso il Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
          121.  Il  personale  della  polizia  municipale in possesso
          della  qualifica  di  agente  di'  pubblica  sicurezza puo'
          altresi'  accedere alle informazioni concernenti i permessi
          di  soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto
          previsto dall'art. 54, comma 5-bis, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni.
              1-bis.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  addetto ai
          servizi  di polizia stradale ed in possesso della qualifica
          di  agente  di  pubblica  sicurezza  puo' essere, altresi',
          abilitato  all'inserimento,  presso  il Centro elaborazione
          dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai
          documenti  rubati  o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
          autonomamente.
              2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
          telematica  dell'ANCI,  sono  effettuati  con  le modalita'
          stabilite   con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti e delle finanze,
          sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI) .
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto sono apportate le
          occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
          11,  primo  comma,  della  legge  1° aprile  1981,  n. 121,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          3 maggio 1982, n. 378.».
              -  Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della
          legge  1° aprile  1981,  n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza.»   (in
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100):
              «Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
          dell'ufficio    di    cui   alla   lettera c)   del   primo
          comma dell'art.  5,  il  Centro  elaborazione  dati, per la
          raccolta  delle  informazioni e dei dati di cui all'art. 6,
          lettera a), e all'art. 7.
              Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
          classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione  tecnica,  presieduta  dal funzionario preposto
          all'ufficio    di    cui    alla   lettera c)   del   primo
          comma dell'art.  5,  per  la fissazione dei criteri e delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni  di  cui  al comma precedente e per il controllo
          tecnico  sull'osservanza  di  tali criteri e norme da parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le   norme   tecniche   predetti  divengono  esecutivi  con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.».
              Per   l'art.   54   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo  18 agosto 2000, n. 267 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 6.