(( Art. 8-bis.

Accesso  degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al  Corpo  delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del
                       Ministero dell'interno

  1.  Gli  ufficiali  e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale
e   dei   trasporti  marittimi,  possono  accedere  ai  dati  e  alle
informazioni   del   Centro   elaborazione   dati  di  cui  al  primo
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a
quanto   previsto  dallo  stesso  articolo,  limitatamente  a  quelli
correlati  alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato
all'inserimento  presso  il  medesimo  Centro dei corrispondenti dati
autonomamente acquisiti.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sono individuati i
dati  e  le  informazioni  di  cui  al  comma 1  e  sono stabilite le
modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
  3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del  presente  decreto  sono  apportate  le  occorrenti
modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma,
della  legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge
          1° aprile   1981,   n.   121  recante:  «Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza.»   (in
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100):
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni conservati negli
          archivi   automatizzati  del  Centro  di  cui  all'articolo
          precedente  e  la  loro  utilizzazione sono consentiti agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,   agli   ufficiali  di  pubblica  sicurezza  e  ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia  giudiziaria  delle  forze  di  polizia debitamente
          autorizzati  ai sensi del secondo comma del successivo art.
          11.
              L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  di  cui  al
          comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai
          fini  degli  accertamenti  necessari  per i procedimenti in
          corso  e  nei  limiti  stabiliti  dal  codice  di procedura
          penale.
              E'    comunque   vietata   ogni   utilizzazione   delle
          informazioni  e  dei dati predetti per finalita' diverse da
          quelle   previste  dall'art.  6,  lettera a).  E'  altresi'
          vietata  ogni  circolazione  delle informazioni all'interno
          della  pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
          primo comma del presente articolo.»
              «Art.   11  (Procedure).  -  Mediante  regolamento,  da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sono
          stabilite  le  procedure  per  la raccolta dei dati e delle
          informazioni  di  cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
          per  l'accesso  e  la  comunicazione  dei  dati  stessi  ai
          soggetti  previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
          cancellazione  dei dati erronei e la integrazione di quelli
          incompleti.
              Un  particolare  regime  di autorizzazioni da parte dei
          capi  dei  rispettivi  uffici  e  servizi, quando non siano
          questi   a   fare   diretta  richiesta  dei  dati  e  delle
          informazioni,  deve  essere  previsto dal regolamento per i
          soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».