Art. 9.

               Centri di identificazione ed espulsione

  1.  Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di
permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in
tutte  le  disposizioni  di  legge  o di regolamento, dalle seguenti:
«centro  di  identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione
delle medesime strutture.