Art. 2.
Gestione  della  numerazione  unitaria  per  consulenti  del lavoro e
                        soggetti autorizzati
  1.  I  consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti
di  cui  all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che  siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria
del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:
    a) ottenere  delega  scritta  da  ogni  datore  di  lavoro, anche
inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;
    b) inviare,  in  via telematica, all'Inail con la prima richiesta
di  autorizzazione,  un  elenco  dei  suddetti datori di lavoro e del
codice fiscale dei medesimi;
    c) dare  comunicazione,  in  via  telematica, all'Inail, entro 30
giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di
lavoro  e  della  interruzione di assistenza nei confronti di uno dei
datori   di   lavoro   gia'  comunicati  ai  sensi  della  precedente
lettera b).