Art. 3.
              Luogo di tenuta e modalita' di esibizione
  1.  Il  libro  unico del lavoro e' conservato presso la sede legale
del  datore  di  lavoro  o,  in  alternativa,  presso  lo  studio dei
consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso
la  sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di
categoria  delle  imprese  artigiane  e  delle altre piccole imprese,
anche  in  forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
  2.  Il  libro  unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito
agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando
trattasi  di  sede  stabile  di  lavoro,  anche  a  mezzo fax o posta
elettronica,  dal  datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.
In  caso di attivita' mobili o itineranti, le cui procedure operative
comportano  lo  svolgimento  delle prestazioni lavorative presso piu'
luoghi   di   lavoro   nell'ambito   della  stessa  giornata  o  sono
caratterizzate  dalla  mobilita'  dei  lavoratori  sul territorio, il
libro  unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che
lo  detenga  nella  sede  legale,  entro  il  termine assegnato nella
richiesta   espressamente   formulata   a  verbale  dagli  organi  di
vigilanza.
  3.  I  consulenti  del lavoro e gli altri professionisti abilitati,
nonche'  i  servizi  e  i  centri di assistenza delle associazioni di
categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n.
12,  devono  esibire  il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto
non  oltre  quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a
verbale dagli organi di vigilanza.