Art. 4.
                    Elenchi riepilogativi mensili
  1.  A  richiesta  degli  organi  di  vigilanza,  in occasione di un
accesso  ispettivo,  i  datori  di  lavoro  che impiegano oltre dieci
lavoratori od operano con piu' sedi stabili di lavoro ed elaborano il
libro  unico  del  lavoro  con  uno  dei  sistemi  di cui all'art. 1,
comma 1,  del  presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi
mensili  del  personale occupato e dei dati individuali relativi alle
presenze,  alle  ferie  e  ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati
all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche
suddivisi per ciascuna sede.
  2.  Il  personale  ispettivo  ha facolta' di richiedere gli elenchi
riepilogativi  mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio
dell'accertamento,  avendo  cura di verificare, nel caso concreto, la
materiale  possibilita' di realizzazione e di esibizione degli stessi
da  parte  del  datore  di  lavoro, del consulente del lavoro o della
associazione  di  categoria  di  cui all'art. 1, comma 4, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.