Art. 5.
           Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori
  1.  Ai  fini  della corretta applicazione delle disposizioni di cui
agli  articoli 3  e 4 del presente decreto si considera «sede stabile
di   lavoro»   qualsiasi   articolazione   autonoma   della  impresa,
stabilmente  organizzata,  che sia idonea ad espletare, in tutto o in
parte,   l'attivita'  aziendale  e  risulti  dotata  degli  strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
  2.  Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7,
del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente
decreto,   si  computano  i  lavoratori  subordinati,  a  prescindere
dall'effettivo  orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e
continuativi   e   gli   associati   in  partecipazione  con  apporto
lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in
forza.