Art. 6.
                      Obbligo di conservazione
  1.  Il  datore  di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico
del  lavoro  per  la  durata  di  cinque  anni dalla data dell'ultima
registrazione  e  di  custodirlo nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
  2.  L'obbligo  di  cui al comma 1 e' esteso ai libri obbligatori in
materia  di  lavoro  dismessi  in seguito all'entrata in vigore della
semplificazione  di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.