Art. 4.
  1.  I  comuni  sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe
canina,  a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o
catturati  sul  territorio  e  quelli  ospitati  nei  rifugi  e nelle
strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove
il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.
  2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.
  3.  I  comuni  dotano  la  propria  Polizia  locale  di  almeno  un
dispositivo   di  lettura  di  microchip  ISO  compatibile,  al  fine
dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.