Art. 5.
  1.  Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e
commercializzato   unicamente   da   soggetti  registrati  presso  il
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, in
conformita' all'allegato 1.
  2.  Coloro  che  gia' producono o commercializzano microchip devono
provvedere  alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  3.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
registra  i  produttori e i distributori di microchip ed assegna loro
una serie numerica di codici identificativi elettronici.
  4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali,
ai  veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta'
di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
  5.   I   produttori   e   i   distributori   devono   garantire  la
rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.
  6.   E'  vietato  utilizzare  serie  numeriche  diverse  da  quelle
assegnate  dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano e i
soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia'
in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
  7.  E'  consentita  la  commercializzazione  di microchip con serie
numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
  8.  I  dispositivi  di  lettura  di  microchip  devono  essere  ISO
compatibili.