Art. 5. 1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1. 2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. 4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico. 5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti. 6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte. 7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009. 8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.