Art. 6.
  1.  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano
ai  direttori  generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di
provvedere,  nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione
della  legge  14 agosto  1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del
6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.