Art. 10.

            Attribuzione della qualifica di volo di Stato

  1.  La  qualifica  di  volo  di  Stato,  ai  fini  delle  normative
comunitarie  e  internazionali,  e' attribuita ad aeromobili civili e
militari  con  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice
della navigazione.