Art. 10. Attribuzione della qualifica di volo di Stato 1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, e' attribuita ad aeromobili civili e militari con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.