Art. 2.

      Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

  1.  Il  trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza e'
disposto  in  favore  di  cittadini  italiani  gravemente  ammalati o
traumatizzati,  nei  casi  di  imminente pericolo di vita, quando non
sono  trasportabili  con  altri  mezzi  e non esiste nel luogo ove si
trovano la possibilita' di assisterli adeguatamente.
  2.  Puo'  essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche
quando  debbono  essere  eseguiti interventi sanitari entro limiti di
tempo  determinati  ed  improrogabili,  come nel caso di trapianti di
organi,  per  il  trasporto  di  organi  da  trapianto o di personale
sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.