Art. 2. Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza e' disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilita' di assisterli adeguatamente. 2. Puo' essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.