Art. 4.

              Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

  1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani,
dimoranti  nel  territorio  della  Repubblica  o  all'estero,  quando
sussistano  condizioni  di  grave  disagio  connesse  a situazioni di
malattia  o  calamita'  oppure  altri  soggetti  qualora  contingenti
ragioni  connesse  al  ruolo  svolto  dall'Italia  nell'ambito  delle
Organizzazioni  Internazionali  e alla cura degli interessi nazionali
ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalita'
di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.
  2.  L'utilizzo  degli  aeromobili  di  Stato  puo'  essere altresi'
disposto  in  favore  di  Capi  di  Stato,  alte  Autorita' estere ed
esponenti  di  enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando
lo   richiedano   l'interesse   nazionale  e  la  cura  dei  rapporti
internazionali  nonche'  per  gli  incaricati di missioni a carattere
straordinario  da  effettuarsi  in  rappresentanza  del Governo o del
Presidente del Consiglio dei Ministri.