Art. 4. Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato 1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamita' oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalita' di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza. 2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato puo' essere altresi' disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorita' estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonche' per gli incaricati di missioni a carattere straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri.