Art. 5. Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato 1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato e' consentito esclusivamente alle personalita' destinatarie del volo e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7. 2. E' consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorita' anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle Personalita' trasportate, alle esigenze protocollari ed alle consuetudini, anche di carattere internazionale. 3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 e' ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente, di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla Prefettura o dalla Rappresentanza diplomatica competente alla trattazione della richiesta.