Art. 5.

            Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato

  1.   L'utilizzo   del   trasporto  aereo  di  Stato  e'  consentito
esclusivamente   alle   personalita'   destinatarie  del  volo  e  ai
componenti    della    delegazione   della   missione   istituzionale
espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.
  2.  E'  consentito  in  via del tutto eccezionale e previa rigorosa
valutazione,  l'imbarco  di  personale  estraneo  alla delegazione ma
accreditato  al  seguito  della  stessa su indicazione dell'Autorita'
anche  in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle
Personalita'   trasportate,   alle   esigenze  protocollari  ed  alle
consuetudini, anche di carattere internazionale.
  3.  Durante  l'effettuazione  del  trasporto  di  cui all'art. 2 e'
ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente,
di  accompagnatori  la  cui  assistenza sia ritenuta necessaria dalla
Prefettura   o   dalla  Rappresentanza  diplomatica  competente  alla
trattazione della richiesta.