Art. 7.

             Modalita' di presentazione delle richieste

  1.  Le  richieste  di  fruizione degli aeromobili sono in ogni caso
motivate  in  relazione  alle  specifiche  finalita'  rispettivamente
previste  dagli  articoli 1,  2,  3  e 4 nonche' con attestazione, da
parte  degli  organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del
rispetto  dei  criteri  di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi'
corredate   dall'indicazione  dei  componenti  della  delegazione  al
seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
  2.  Le  richieste  sono  rivolte  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  -  Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e
inoltrate,  per  il  tramite  del Segretario Generale, alla firma del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
cio' delegato.
  3.  Salve  le  specifiche  comunicazioni dell'Ufficio per i voli di
Stato,  di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni
d'area,  le  richieste  sono  presentate,  per  i voli nazionali, con
almeno  48  ore  di  preavviso  e,  per i trasporti all'estero, con i
seguenti preavvisi:
    a)  almeno  3  giorni  prima  della prevista partenza per i Paesi
dell'Unione europea;
    b)  almeno  5  giorni  per  i restanti Paesi europei ad eccezione
della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni;
    c) almeno  3  giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione
degli  Stati  Uniti  d'America  per i quali occorre un preavviso di 4
giorni;
    d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina;
    e)  almeno  15  giorni  per  i  voli  verso  i Paesi dell'Africa,
dell'Asia e dell'Oceania.
  4.  Le  soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e
la  sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di
scali tecnici, attestata dall'Ufficio per i voli di Stato, di Governo
e umanitari.
  5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella
richiesta   di   cui  al  comma 1  puo'  essere  richiesta  solo  per
eccezionali,  comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate
immediatamente  all'Ufficio  per  i  voli  di  Stato,  di  Governo  e
umanitari per l'autorizzazione.
  6.  Le  richieste  di  trasporto  sanitario d'urgenza, sono rivolte
dalle  prefetture  all'Aeronautica militare che provvede direttamente
alla loro trattazione secondo le procedure gia' in uso.