Art. 9.

                       Aeromobili e strutture

  1. Il trasporto aereo di Stato e' effettuato impiegando:
    a)  in  via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti
dall'Aeronautica   militare,   avvalendosi   anche   delle   relative
strutture;
    b) in   via   sussidiaria   altri  aeromobili  militari,  secondo
l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della
difesa citato in premessa.
  2.  In caso di indisponibilita' degli aeromobili di cui al comma 1,
e'  consentito  impiegare  aeromobili di Stato od equiparati ai sensi
degli  articoli 744  e  746 del codice della navigazione appartenenti
alle  Amministrazioni  pubbliche  o comunque sulla base di specifiche
intese   fra   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e  le
Amministrazioni predette.
  3.  L'Aeronautica  militare  assicura,  continuativamente nell'arco
delle  24  ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per
l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.