Art. 9. Aeromobili e strutture 1. Il trasporto aereo di Stato e' effettuato impiegando: a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture; b) in via sussidiaria altri aeromobili militari, secondo l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa citato in premessa. 2. In caso di indisponibilita' degli aeromobili di cui al comma 1, e' consentito impiegare aeromobili di Stato od equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o comunque sulla base di specifiche intese fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni predette. 3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.