Art. 2.
  1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi
modalita'  e  in  qualsiasi  orario,  spettacoli  o  altre  forme  di
intrattenimento,    congiuntamente   all'attivita'   di   vendita   e
somministrazione   di  bevande  alcoliche,  di  cui  all'art.  6  del
decreto-legge   3 agosto  2007,  n.  117  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  2 ottobre 2007, n. 160 si
adeguano alle disposizioni del presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il   presente   decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 30 luglio 2008
                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110