Art. 2. 1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 30 luglio 2008 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110