IL DIRETTORE GENERALE
          del controllo qualita' e dei sistemi di qualita'
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette"»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  1° settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 212 del
12 settembre 2005, con il quale l'autorita' pubblica designata «Assam
-   Agenzia   servizi   settore   agroalimentare  Marche»,  e'  stata
autorizzata  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Casciotta d'Urbino»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  1° settembre  2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  la regione Marche con nota dell'8 maggio 2008, ha
comunicato   di  confermare  la  «Assam  -  Agenzia  servizi  settore
agroalimentare   Marche»   quale   struttura   di   controllo   e  di
certificazione  sulla  denominazione  di  origine protetta «Casciotta
d'Urbino»   ai  sensi  dei  citati  articoli 10  e  11  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta
d'Urbino»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  alla  «Assam  -  Agenzia  servizi  settore agroalimentare
Marche» la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 1° settembre 2005, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla «Assam
- Agenzia servizi settore agroalimentare Marche»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  alla «Assam - Agenzia servizi settore
agroalimentare  Marche»,  con  sede  in  Ancona,  via Alpi n. 21, con
decreto   1° settembre   2005,   ad   effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta «Casciotta d'Urbino», registrata
con  il  regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'Agenzia stessa.