Art. 2.
Modalita'  dell'esecuzione  dell'arresto temporaneo dell'attivita' di
   pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante.
  1.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi  da  Trieste  a  Bari e' disposta l'interruzione temporanea
obbligatoria  della  pesca per trenta giorni consecutivi dal 4 agosto
al 2 settembre.
  2.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea
obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3 settembre al
2 ottobre.
  3.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi  della  Direzione  marittima di Palermo e nei Compartimenti
marittimi   della  Sardegna  e'  disposta  l'interruzione  temporanea
obbligatoria  della pesca per trenta giorni consecutivi dal 25 agosto
al 23 settembre.
  4.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi   della   Direzione   marittima   di  Catania  e'  disposta
l'interruzione  temporanea  obbligatoria  della  pesca  per 30 giorni
consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre.
  5.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai
sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei RR.NN.MM.GG di
Lampedusa  e'  disposta  l'interruzione temporanea obbligatoria della
pesca  per  trenta  giorni  consecutivi dal 1° ottobre al 30 ottobre,
considerata la peculiare posizione dell'isola.