Art. 2. Modalita' dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante. 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 4 agosto al 2 settembre. 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3 settembre al 2 ottobre. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Palermo e nei Compartimenti marittimi della Sardegna e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 25 agosto al 23 settembre. 4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Catania e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre. 5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei RR.NN.MM.GG di Lampedusa e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° ottobre al 30 ottobre, considerata la peculiare posizione dell'isola.