Art. 4.
                           Misure tecniche
  1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  in  materia  di riposo settimanale, in tutti i
compartimenti  marittimi,  e'  vietata  la  pesca  con  il  sistema a
strascico  e/o  volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con
specifico  provvedimento  direttoriale  e' autorizzato lo svolgimento
dell'attivita'  di  pesca in coincidenza con le festivita' natalizie,
sentite  le  associazioni professionali e le organizzazioni sindacali
di settore.
  2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali  giornate  di inattivita' causate da condizioni meteomarine
avverse.
  3.  Il  divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca
esercitanti  il  pesca-turismo,  previo  sbarco degli attrezzi per lo
strascico  e/o  volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della
autorita' marittima.
  4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre
2008   e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti  marittimi
dell'Adriatico,  ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e
dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla
costa  inferiore  alle  4  miglia  ovvero con una profondita' d'acqua
inferiore a 60 metri.
  5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte
in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia
dalla costa.