Art. 5. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi', devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi.