Art. 5.
       Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
  1.  Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita'  iscritte  nei  compartimenti  marittimi da Trieste a Bari che
effettuano  il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico
e/o  volante,  non  esercitano  l'attivita'  di  pesca  nel giorno di
venerdi'.  Non  e'  consentito  il  recupero di eventuali giornate di
inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
  2.  Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita'  iscritte  nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che
effettuano  il  fermo  obbligatorio,  autorizzate  allo strascico e/o
volante  oltre  a  non  esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di
venerdi',  devono  effettuare  un  ulteriore giorno di fermo, qualora
richiesto  dagli  armatori,  che  rappresentino  almeno  il 60% delle
imbarcazioni   iscritte   nel  medesimo  compartimento  abilitate  ai
predetti sistemi.