IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904, concernente l'attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215  concernente  l'attuazione  delle  direttive CEE numeri 83/478/ e
85/610  recanti,  rispettivamente,  la  quinta  e la settima modifica
(amianto)  della  direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato
e  di  uso  di  talune  sostanze  e  preparati  pericolosi,  ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il  decreto  interministeriale  9 febbraio  1984, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  del  5 giugno  1984,  n.  153,  recante
restrizioni  in  materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze  e  preparati  pericolosi, in attuazione delle direttive del
Consiglio 79/663/CE, 82/806/CE, 82/828/CE e 83/264/CE;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1993, ed in particolare
l'art.  27  che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904
del 1982, l'art. 1-bis;
  Vista  la  legge  27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 settembre 1994, n. 214,
concernente  l'attuazione  delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173,
91/338  e  91/339  recanti,  rispettivamente,  l'ottava,  la nona, la
decima  e  l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il
ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  degli  Stati  membri  relative  alle  restrizioni  in
materia  di  immissione  sul  mercato  e  di uso di talune sostanze e
preparati  pericolosi,  ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio
1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  13  del  18 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE del
27 luglio  1976  del  Consiglio  concernente  il ravvicinamento delle
disposizioni  legislative,  regolamentari,  ed  amministrative  degli
Stati  membri  relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato  e  di  uso  di  talune  sostanze  e preparati pericolosi, ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
del  11 agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
2001/90/CE,  2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo
e  ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I nonche' la
ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive
2002/45/CE,   2003/2/CE   e  2003/3/CE,  recanti  rispettivamente  la
ventesima   modifica  della  direttiva  76/769/CEE  ed  il  decimo  e
dodicesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico dell'allegato 1 della
medesima direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto  2004,  n.  198,  che  recepisce  la  direttiva comunitaria
2003/53/CE,   recante   la   ventiseiesima  modifica  alla  direttiva
76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  18 giugno  2004
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto  2004,  n.  198  recante  il  recepimento  della  direttiva
2003/36/CE,   recante   venticinquesima   modifica   alla   direttiva
76/769/CEE   del   27 luglio   1976   del  Consiglio,  relativa  alle
restrizioni  in  materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze   e   preparati   pericolosi   (sostanze  classificate  come
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR);
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  14 dicembre 2004
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'8 febbraio  2005,  n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria
1999/77/CE,  che  adegua  per  la  sesta  volta  al progresso tecnico
l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  18 ottobre  2006
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
4 gennaio   2006   n.  3,  che  recepisce  le  direttive  comunitarie
2005/59/CE  e  2005/69/CE  recanti  rispettivamente la ventottesima e
ventisettesima modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Visto il decreto del Ministero della salute 9 marzo 2007 pubblicato
nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  5 giugno  2007,  n.  128 - serie generale - n. 130 che
recepisce    la   direttiva   comunitaria   2005/90/CE   recante   la
ventinovesima modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  30 maggio  2007
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
18 settembre  2007,  n.  217  che  recepisce la direttiva comunitaria
2006/139/CE  del  Consiglio  europeo  sull'adattamento  al  progresso
tecnico della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  l'art.  12  della  legge comunitaria 25 febbraio 2008, n. 34
recante  l'introduzione  dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 settembre  1992,  n. 904 della definizione del termine
puericultura;
  Visto   il   decreto  del  Ministero  della  salute  20 marzo  2008
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
10 maggio  2008,  n.  109  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
2005/84/CE   recante   la   ventiduesima   modifica  della  direttiva
76/769/CEE;
  Vista   la  direttiva  2007/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  che modifica la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le
restrizioni  alla  commercializzazione  di  alcune apparecchiature di
misura contenenti mercurio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   All'allegato   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dall'art. 12 della legge
25 febbraio  2008  n. 34 e dal decreto del Ministero della salute del
30 maggio 2007, e' aggiunto il punto «16-bis Mercurio» come riportato
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.