IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 2201/1996 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto l'art. 103-septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre alla valutazione della Commissione europea; Visto l'art. 57, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che stabilisce che la Strategia nazionale e' elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti dei programmi operativi; Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle disposizioni comunitarie e, quindi, di adottare la strategia nazionale applicabile per il periodo 2009-2013, per consentire alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli di predisporre i progetti dei programmi operativi da presentare alle regioni e/o province autonome entro il 20 ottobre 2008; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008; Decreta: Art. 1. 1. E' adottata la Strategia nazionale con la disciplina ambientale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, come previsto dall'art. 103-septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. La Strategia nazionale e la disciplina ambientale di cui al comma 1, riportate in allegato e che costituiscono parte integrante del presente decreto, si applicano per il periodo 2009-2013. 3. Con circolare ministeriale emanata in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, verranno definiti i criteri relativi a: a) riconoscimento e controllo delle organizzazioni dei produttori - OP e delle loro associazioni - AOP; b) disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli; c) misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi.