IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1182/2007  del  Consiglio  del
26 settembre   2007,   recante   norme   specifiche  per  il  settore
ortofrutticolo,  integrato,  con  regolamento  (CE)  n.  361/2008 del
14 aprile  2008,  nel  regolamento  (CE)  n.  1234/2007 con effetto a
decorrere dal 1° luglio 2008;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1580/2007  della  Commissione del
21 dicembre  2007  e  successive  modificazioni, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;
  Visto  l'art.  99,  paragrafo 1,  del  citato  regolamento  (CE) n.
1580/2007,  che  fa  obbligo  agli Stati membri di designare un'unica
autorita'   competente   incaricata   delle   comunicazioni   fra  la
Commissione  e  lo  Stato  membro,  riguardanti  le organizzazioni di
produttori  (OP)  i  gruppi  di  produttori (GP) e le associazioni di
organizzazioni di produttori (AOP);
  Visti  i  paragrafi 2  e 3 del citato art. 99 e l'allegato XIII del
regolamento   (CE)   n.   1580/2007,  che  indicano  le  informazioni
obbligatorie  da  comunicare alla Commissione CE, in conformita' alle
procedure  e  nel  rispetto dei termini ivi indicati, come richiamati
all'art.  148  dello stesso regolamento (CE) n. 1580/2007, nonche' le
comunicazioni  disposte  per  il comparto ortofrutticolo ai sensi del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
  Visti gli articoli 57 e 58, paragrafo 1, del richiamato regolamento
(CE) n. 1580/2007 che fanno obbligo agli Stati membri di elaborare la
strategia  nazionale e la disciplina ambientale, in essa incorporata,
applicabili  ai  programmi  operativi, nonche' di designare, ai sensi
dell'allegato  VII,  punto  4  del  medesimo regolamento, l'autorita'
nazionale  incaricata  della  gestione,  della  sorveglianza  e della
valutazione della suddetta Strategia nazionale;
  Considerato  che  l'AGEA  e'  l'autorita'  competente  responsabile
dell'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo e dei
controlli   di   conformita'  dei  prodotti  ortofrutticoli,  nonche'
dispone,  tramite il SIAN, dei dati concernenti l'attivita' delle OP,
delle  AOP  e dei GP, nonche' delle informazioni riguardanti i regimi
comunitari di aiuto applicati al comparto dell'ortofrutta;
  Ritenuto,  pertanto,  di  designare  l'AGEA  quale  autorita' unica
competente  per  le  comunicazioni alla Commissione CE, nonche' quale
autorita'  nazionale  incaricata della gestione, della sorveglianza e
della  valutazione  della  Strategia  nazionale  e  della  Disciplina
ambientale;
  Ritenuto,  altresi',  necessario  che  il Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  nonche'  le  Regioni  e Province
autonome, per l'assolvimento delle proprie funzioni, siano anche essi
destinatari  del  flusso  delle  informazioni  gestite  e  comunicate
dall'autorita' all'uopo designata;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 18 settembre 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.
              Autorita' incaricata delle comunicazioni

  1. In attuazione dell'art. 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1580/2007,  l'AGEA  e'  designata  quale  unica  autorita' competente
incaricata  delle  comunicazioni  alla Commissione CE, riguardanti le
organizzazioni  di  produttori (OP), i gruppi di produttori (GP) e le
associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).
  2. L'AGEA trasmette alla Commissione CE le informazioni indicate ai
paragrafi 2 e 3 dell'art. 99 e all'allegato XIII del regolamento (CE)
n.  1580/2007,  nonche'  ogni  altra  informazione da comunicare alla
medesima   Commissione,  concernente  le  OP,  le  AOP  e  i  GP,  in
conformita'  alle  procedure e nel rispetto dei termini ivi indicati,
come  richiamati  all'art.  148  dello  stesso  regolamento  (CE)  n.
1580/2007,   nonche'   le  comunicazioni  disposte  per  il  compatto
ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.
  3.   Le   regioni   e  province  autonome  comunicano  all'AGEA  le
informazioni  di  cui  ai commi 1 e 2, secondo le modalita' e termini
definiti dalla medesima AGEA
  4.  L'AGEA trasmettera' copia delle comunicazioni di cui ai commi 1
e  2,  anche  in  formato  elettronico,  al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e alle regioni e province autonome.