IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; Ritenuto necessario rivedere l'assetto organizzativo delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui e' affidata la gestione delle risorse umane e delle risorse strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b: il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane». b) al comma 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis: il Dipartimento per le risorse strumentali»; c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane».