IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi 1,  2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante  ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 dicembre  2002,  recante  disciplina  dell'autonomia  finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai
sensi  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni,   nell'ambito   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto   il  decreto  legislativo  9 aprile  2008,  n.  81,  recante
l'attuazione  dell'art.  1  della  legge  3 agosto  2007,  n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  Ritenuto   necessario   rivedere   l'assetto   organizzativo  delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui e' affidata
la  gestione  delle  risorse  umane e delle risorse strumentali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture  generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b:  il  Dipartimento  per le politiche di gestione e di sviluppo
delle risorse umane».
    b) al comma 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
    «b-bis: il Dipartimento per le risorse strumentali»;
    c) al  comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane ed i
servizi  informatici»  sono sostituite dalle parole «Dipartimento per
le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane».