Art. 2. 1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: «Art. 25. Dipartimento per le politiche di' gestione e di sviluppo delle risorse umane 1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane provvede alla programmazione delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza; all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alla cura delle istruttorie per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alle attivita' di studio, di analisi e di verifica di modelli di gestione e organizzazione delle risorse umane; alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto. 2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza. 3. Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non piu' di cinque uffici e non piu' di quattordici servizi.».