Art. 2.
  1.  L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 25.

             Dipartimento per le politiche di' gestione
                  e di sviluppo delle risorse umane

  1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle
risorse   umane  provvede  alla  programmazione  delle  politiche  di
gestione   e   sviluppo   delle   risorse   umane  della  Presidenza;
all'acquisizione,  alla  formazione  ed  alla  gestione del personale
della  Presidenza;  alla  cura  delle istruttorie per il conferimento
degli  incarichi dirigenziali; alle attivita' di studio, di analisi e
di  verifica  di  modelli  di gestione e organizzazione delle risorse
umane; alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere
generale  della  Presidenza;  al  supporto organizzativo degli organi
collegiali  che  operano  presso  la  Presidenza;  alla  gestione del
contenzioso   del   lavoro   ed   assume   direttamente   la   difesa
dell'amministrazione  in  sede  di  conciliazione  e  nei giudizi del
lavoro  in  primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento
coordina,  altresi',  le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei
dati  statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza,
nonche'   l'interconnessione  al  sistema  statistico  nazionale.  Il
Dipartimento   provvede   alla  gestione  dell'autoparco  e  cura  la
sicurezza del servizio di trasporto.
  2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che
assicura   la   sorveglianza  sanitaria  e  il  pronto  soccorso,  in
attuazione  degli  articoli 25,  41  e  45  del  decreto  legislativo
9 aprile  2008,  n.  81. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive
impartite   dal  Segretario  generale,  eventuali  strutture  mediche
istituite presso la Presidenza.
  3.  Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non piu' di
cinque uffici e non piu' di quattordici servizi.».