Art. 3.
  1.  L'art.  25-bis  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  23 luglio  2002  e  successive modifiche, e' sostituito dal
seguente:
                            «Art. 25-bis

               Dipartimento per le risorse strumentali

  1.  Il  Dipartimento  per  le  risorse  strumentali provvede, in un
quadro  unitario  di  programmazione  generale  annuale e pluriennale
coerente   con  le  esigenze  di  funzionamento  della  Presidenza  e
compatibile  con  le  risorse  finanziarie, all'approvvigionamento di
beni  e  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura informatica e di
telecomunicazione,  nonche'  all'ottimale  gestione degli immobili in
uso   alla  Presidenza.  Il  Dipartimento  provvede,  altresi',  alla
programmazione  e  alla  realizzazione delle opere e degli interventi
manutentivi  dei  locali  e  degli  impianti e al coordinamento degli
interventi  strutturali  ai  fini  dell'applicazione  della normativa
concernente  la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi  di  lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i
programmi  di  informatizzazione  della Presidenza, curando l'analisi
funzionale,  la  progettazione  e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati  e  di  telecomunicazione, anche sotto il profilo della
sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione
di  competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del
Segretario  generale.  Gestisce  le  emergenze all'interno delle sedi
della Presidenza.
  2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede
all'analisi,  alla  programmazione, alla gestione ed alla valutazione
delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni
e  servizi,  anche  di  natura  informatica  e  di telecomunicazione,
nonche'   all'avvio   e   alla   gestione  delle  connesse  procedure
amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  adesione alle convenzioni
stipulate  ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
assicurandone  anche  il  monitoraggio  e la gestione operativa quale
referente  unico  della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresi'
al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi
e delle forniture di beni e servizi.
  3.  Al  Dipartimento  fanno  capo  le  attivita'  di  prevenzione e
protezione  ai  sensi  della normativa sulla sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
  4.  Il  Dipartimento  si  articola in non piu' di 2 uffici e in non
piu'  di  6  servizi  e  si  avvale  di  un  dirigente con compiti di
consulenza,  studio  e  ricerca, con incarico di livello dirigenziale
generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».