Art. 3. 1. L'art. 25-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: «Art. 25-bis Dipartimento per le risorse strumentali 1. Il Dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica e di telecomunicazione, nonche' all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. 2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi e delle forniture di beni e servizi. 3. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di 2 uffici e in non piu' di 6 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».