Art. 4. 1. Al secondo capoverso dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, le parole «nove ulteriori unita» sono sostituite dalle parole «otto ulteriori unita» e le parole «tredici ulteriori unita» sono sostituite dalle parole «undici ulteriori unita». 2. Al terzo capoverso dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche le parole «nove e tredici unita» sono sostituite dalle parole «otto e undici unita».