Art. 4.
  1.  Al  secondo  capoverso  dell'art.  5,  comma 5, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002 e successive
modifiche,  le  parole  «nove  ulteriori unita» sono sostituite dalle
parole  «otto  ulteriori unita» e le parole «tredici ulteriori unita»
sono sostituite dalle parole «undici ulteriori unita».
  2.  Al  terzo  capoverso  dell'art.  5,  comma 5,  del  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002 e successive
modifiche  le  parole  «nove  e  tredici unita» sono sostituite dalle
parole «otto e undici unita».