L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
24 settembre 2008;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita':
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  97/36/CE  del
30 giugno 1997;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del
sistema    radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  europea  sulla  televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
  Visto  il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998
ed  entrato  in  vigore  per  tutti gli Stati parti della Convenzione
stessa  il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, cosi' modificate, sono
conformi  alla  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio
97/36/CE del 30 giugno 1997;
  Visto   il   decreto-legge   19 ottobre   1992,   n.  408,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblicita' radiotelevisiva»
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre   1993,   n.  581,  recante  «Regolamento  in  materia  di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante
«Provvedimenti  urgenti  in  materia radiotelevisiva» convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447, recante «Legge quadro
sull'inquinamento acustico»;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva»,   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive»;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.   78,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale»;
  Vista  la  legge  7 giugno  2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni»;
  Vista  la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000»;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in  materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del Testo
unico della radiotelevisione»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
  Vista  la  delibera  n.  538/01/CSP  del  26 luglio  2001,  recante
adozione  del Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  «Comunicazione  interpretativa della Commissione europea
(2004/C  102/02)  del  28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle
disposizioni    della   direttiva   "Televisione   senza   Frontiere"
riguardanti la pubblicita' televisiva»;
  Vista  la  lettera  della Commissione europea n. D(2007) 809549 del
16 marzo  2007,  avente  ad  oggetto «Dossier 2007/2110: monitoraggio
dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE cosi'
come  modificata  dalla  direttiva  97/36/CE  (direttiva "Televisione
senza   Frontiere")  relativa  alla  pubblicita'  televisiva  e  alle
televendite»  e  la lettera di costituzione in mora della Commissione
europea   del   12 dicembre   2007   relativa  ad  alcune  infrazioni
concernenti  la  direttiva  89/552/CEE  cosi'  come  modificata dalla
direttiva 97/36/CE;
  Vista  la  proposta  di  documento  di autodisciplina relativo alle
modalita' di collocazione della pubblicita' nei palinsesti televisivi
elaborato  dalle  societa'  Mediaset  S.p.A.  e  Telecom Italia Media
S.p.A., e trasmesso, nella sua ultima versione, con nota pervenuta in
data 11 luglio 2007, acquisita al n. prot. 45127;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5,
della  legge  31 luglio  1997  l'Autorita', in materia di pubblicita'
sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi
delle disposizioni di legge;
  Ritenuto che la predetta potesta' regolamentare include altresi' la
facolta'  di  adottare  criteri  interpretativi  intesi  a  una  piu'
corretta   applicazione   delle  disposizioni  normative  primarie  e
secondarie disciplinanti la materia della pubblicita';
  Ritenuta  l'opportunita'  di chiarire i criteri concreti utilizzati
dall'Autorita'  nell'applicazione  di  alcune  disposizioni nazionali
vigenti  in  materia  di  pubblicita' televisiva nell'esercizio delle
funzioni   di  monitoraggio  della  programmazione  televisiva  e  di
vigilanza sull'osservanza delle predette disposizioni, allo specifico
fine  di rafforzare la certezza giuridica a vantaggio degli operatori
esercenti l'attivita' di diffusione televisiva e dei consumatori;
  Ritenuta,   in   particolare,  l'esigenza  di  fornire  chiarimenti
interpretativi relativamente all'ambito di applicazione della nozione
di  autopromozione,  alla  individuazione  dei  programmi composti di
parti   autonome   (articolo   37,   comma 2,   Testo   unico   della
radiotelevisione),   al   regime   delle   interruzioni  delle  opere
audiovisive  e  dei  lungometraggi cinematografici (art. 37, comma 4,
Testo  unico  della  radiotelevisione),  alla  disciplina applicativa
delle  inserzioni  pubblicitarie  nel  corso di trasmissioni sportive
(c.d.  minispot),  avuto  specifico  riguardo alla trasmissione delle
partite  di  calcio  (art.  4,  comma 5,  Regolamento  in  materia di
pubblicita'  radiotelevisiva e televendite), e alla qualificazione di
nuove  forme  di messaggi promozionali costituite da sovraimpressioni
animate;
  Rilevato  che l'art. 2 del testo unico della radiotelevisione, alla
lettera bb) definisce come autopromozione gli «annunci dell'emittente
relativi  ai  propri  programmi e ai "prodotti" collaterali da questi
direttamente  derivati»,  alla lettera q) definisce come emittente la
persona  giuridica  «titolare  di  concessione  o  autorizzazione  su
frequenze  terrestri  in tecnica analogica, che ha la responsabilita'
editoriale  dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette» e
alla  lettera d)  definisce  come  fornitore di contenuti il soggetto
«che  ha  la  responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione dei
programmi  televisivi  o  radiofonici  e  dei relativi programmi-dati
destinati  alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze
terrestri  in  tecnica  digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro  mezzo  di  comunicazione  elettronica  e  che e' legittimato a
svolgere   le  attivita'  commerciali  ed  editoriali  connesse  alla
diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati»;
  Ritenuto,  sulla  base  della  lettura  combinata delle definizioni
richiamate,  che rientrino nella menzionata nozione di autopromozione
tutti   gli   annunci  relativi  ai  programmi  diffusi  sulle  varie
piattaforme, e ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati,
riconducibili alla responsabilita' editoriale di un'emittente o di un
fornitore  di  contenuti,  indipendentemente  dal  canale su cui sono
mandati in onda;
  Rilevato,  in  particolare,  che  l'applicazione della disposizione
contenuta    all'art.    37,   comma 2,   del   testo   unico   della
radiotelevisione  («Nei  programmi  composti  di parti autonome o nei
programmi  sportivi,  nelle  cronache  e  negli spettacoli di analoga
struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicita' e gli spot di
televendita  possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o
negli  intervalli») richiede una opportuna specificazione intesa alla
individuazione  nei  casi  concreti  delle  parti  autonome di cui si
compongono  i  programmi  soggetti  alla  applicazione  della  citata
disposizione;
  Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta
di   documento   di   autodisciplina   relativo   alle  modalita'  di
collocazione   della   pubblicita'   nei  palinsesti  televisivi,  in
particolare   nell'ultima   versione   adeguata  ai  rilievi  e  alle
indicazioni   espresse  dall'Autorita',  la'  dove  individua  fra  i
requisiti   dei  programmi  composti  di  parti  autonome  la  durata
rilevante  del  programma, la distinzione, la completezza, la congrua
durata e la identificabilita' da parte del telespettatore dei singoli
sottoinsiemi costituenti parti autonome, sia sostanzialmente aderente
al  dettato  normativo,  in  quanto  la precisa definizione di «parte
autonoma» vale a individuare preventivamente l'ambito di applicazione
della  disposizione  di  cui  all'art. 37, comma 2, citato, nella sua
portata  derogatoria  rispetto  alla  norma  «residuale» contenuta al
comma 5 del medesimo art. 37 (c.d. regola dei venti minuti);
  Considerato,  quanto  alle  opere  audiovisive come i lungometraggi
cinematografici  e i film prodotti per la televisione, che, a seguito
dei  chiarimenti  forniti  dalla Commissione europea nella lettera di
costituzione   in  mora  del  12 dicembre  2007  relativa  ad  alcune
infrazioni  concernenti la direttiva 89/552/CEE cosi' come modificata
dalla  direttiva 97/36/CE, l'inserimento di programmi accompagnati da
inserzioni  pubblicitarie  nell'intervallo  tra  i  tempi delle opere
audiovisive   costituisce   una   prassi   allo   stato  non  vietata
dall'attuale   disciplina   delle  trasmissioni  televisive,  ma  che
l'esclusione   delle   inserzioni  pubblicitarie  collocate  in  tale
intervallo dal computo delle interruzioni complessivamente consentite
nella  trasmissione dell'opera audiovisiva puo' avvenire soltanto ove
le   parti  o  i  tempi  tra  i  quali  si  colloca  la  trasmissione
pubblicitaria  siano  considerate  come indipendenti sotto il profilo
della   durata   programmata   e   del  numero  di  interruzioni  che
conseguentemente sono consentite;
  Ritenuto,   pertanto,  aderente  alla  lettera  delle  disposizioni
europee  e  nazionali,  oltre  che ragionevole alla luce della prassi
commerciale  ormai  invalsa  in  materia,  l'adozione  di un criterio
applicativo  della disposizione recante disciplina delle interruzioni
pubblicitarie  delle  opere  audiovisive  che  presupponga il calcolo
della  durata  programmata  per  singola  parte  o  tempo  secondo le
modalita'  praticate,  di  norma, nel circuito cinematografico per la
visione  dei lungometraggi, e che tale durata programmata delle parti
indipendentemente  considerate  costituisca  conseguentemente la base
per  il  calcolo  delle interruzioni pubblicitarie ammesse secondo il
disposto    dell'art.    37,   comma 4,   del   Testo   unico   della
radiotelevisione;
  Rilevato  che in tema di inserimento dei «minispot» nel corso delle
partite    di    calcio,   relativamente   alla   valutazione   della
suscettibilita'  di  recupero  degli  arresti  di  gioco  in  cui  la
pubblicita'  e'  collocata,  persiste  un margine di incertezza nella
individuazione   degli  «arresti  di  gioco  suscettibili  di  essere
aggiunti alla durata regolamentare del tempo» legato alla difficolta'
di   apprezzamento   delle   interruzioni   delle   azioni  di  gioco
suscettibili  di recupero anche in base alle regolamentazioni vigenti
della  competizione  sportiva,  tenuto conto che il concreto recupero
del  tempo  di  gioco e' suscettibile di applicazione differenziata e
anche  con  riferimento  a eventi non esplicitamente ricompresi nella
elencazione della normativa sportiva italiana e internazionale, avuto
riguardo  alla  inclusione  di  «ogni  altra  causa»  fra  gli eventi
interruttivi  suscettibili  di  determinare  l'arbitro a concedere il
recupero;
  Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta
di   documento   di   autodisciplina   relativo   alle  modalita'  di
collocazione  della  pubblicita'  nei palinsesti televisivi, la' dove
stabilisce  che la pubblicita' possa essere inserita solo nel caso di
situazioni   che,   secondo   i  regolamenti  ufficiali  delle  varie
competizioni  calcistiche,  determinano  per  l'arbitro  l'obbligo di
disporre  il  recupero  del  tempo, appaia sostanzialmente rispettosa
della  normativa  comunitaria e nazionale, in quanto da un lato tiene
espressamente  conto  delle  situazioni  «tipizzate»  di recupero del
tempo  di gioco, quali sostituzioni, accertamento degli infortuni dei
calciatori  e  trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno
di  gioco,  e  d'altro lato, nell'identificare i casi di recupero del
tempo   rimessi   alla  discrezionalita'  arbitrale,  quali  «manovre
tendenti  a  perdere  deliberatamente tempo» e «ogni altra causa», fa
esplicito  e diretto riferimento alle indicazioni recate dalla «guida
pratica» della Associazione Italiana Arbitri;
  Rilevato, infine, relativamente all'evento pubblicitario costituito
da    una    «sovrimpressione    animata»,    caratterizzata    dalla
contemporaneita'  di trasmissione, e di sovrapposizione, al programma
televisivo, in alcuni casi denominata commercialmente INLOGO, che pur
se  tale  evento  pubblicitario non interrompe il programma sul quale
insiste,  ma  e'  contemporaneo  allo  stesso,  allo  stato difettano
previsioni normative di sicura applicazione, e l'unico riferimento e'
costituito   dalla  Comunicazione  interpretativa  della  Commissione
europea  con riguardo alla tecnica dello «schermo diviso», secondo la
quale  essa  «41...  consiste nella diffusione simultanea o parallela
del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario.», e « 3.1.1.
-  44...  nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso serve a
diffondere messaggi pubblicitari, deve essere trattata, ai fini della
direttiva,   nello   stesso   modo   di   qualunque  altro  messaggio
pubblicitario»;
  Ritenuto,  pertanto,  che  l'evento  pubblicitario costituito dalla
sovraimpressione  animata  possa  legittimamente  essere  trasmesso a
condizione  della  sua assimilazione alla disciplina del c.d. schermo
diviso,  la  cui applicabilita', valutata caso per caso, comporta una
totale  assimilazione della nuova forma pubblicitaria alla disciplina
degli     spot,     per    quanto    concerne    l'identificabilita',
l'assoggettamento  ai limiti di affollamento orario e giornaliero, il
posizionamento e la distanza rispetto agli altri eventi pubblicitari,
fatta  salva  a tale proposito l'esigenza di una valutazione caso per
caso  legata  alla  preminente  esigenza  di  tutela  dell'integrita'
dell'opera in cui tale pubblicita' e' inserita;
  Ravvisata  l'opportunita' di assegnare un termine congruo affinche'
le  emittenti televisive e i fornitori di contenuti adeguino i propri
comportamenti ai chiarimenti interpretativi forniti;
  Ritenuto, per l'effetto, ragionevole, stabilire nel 1° gennaio 2009
la   data   di   entrata   in  vigore  della  presente  comunicazione
interpretativa;
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b),
n.   5,   della  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  la  comunicazione
interpretativa  relativa  a  taluni  aspetti  della  disciplina della
pubblicita'   televisiva  riportata  nell'allegato  A  alla  presente
delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
  2.  L'Autorita' conforma l'esercizio delle funzioni di monitoraggio
della  programmazione televisiva e di vigilanza sull'osservanza delle
relative   disposizioni   in   materia   di   pubblicita'  televisiva
espressamente  indicate  ai  criteri  specificati nella comunicazione
interpretativa.
  3.  La  comunicazione  interpretativa  di  cui  al comma 1 entra in
vigore il 1° gennaio 2009.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.
    Napoli, 24 settembre 2008
                       Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Magri - Lauria