Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  2.1 Le presenti disposizioni disciplinano i processi di switching e
gli  obblighi  informativi  in capo ai soggetti coinvolti nel caso in
cui  l'impresa  distributrice  verifichi, nell'ambito del processo di
switching,  che,  in conseguenza della risoluzione di un contratto di
trasporto,  i  punti  di prelievo che dovrebbero essere serviti da un
esercente  la  salvaguardia  non siano inseriti in alcun contratto di
trasporto.