Art. 2. Ambito di applicazione 2.1 Le presenti disposizioni disciplinano i processi di switching e gli obblighi informativi in capo ai soggetti coinvolti nel caso in cui l'impresa distributrice verifichi, nell'ambito del processo di switching, che, in conseguenza della risoluzione di un contratto di trasporto, i punti di prelievo che dovrebbero essere serviti da un esercente la salvaguardia non siano inseriti in alcun contratto di trasporto.