Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 5.1 Con successivo provvedimento, l'Autorita' definisce i corrispettivi che l'esercente la maggior tutela applica ai clienti finali precedentemente forniti in salvaguardia, le modalita' e i tempi di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonche' le modalita' di comunicazione al cliente finale delle informazioni relative alla fornitura del servizio. 5.2 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le modalita' con cui trovano parziale copertura, secondo i meccanismi incentivanti di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08: a) gli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e la maggior tutela relativi alla morosita' dei clienti finali non disalimentabili; b) gli eventuali oneri relativi a crediti vantati da un'impresa distributrice con riferimento a contratti di trasporto per i soli punti di prelievo riforniti nel servizio di salvaguardia. Tale parziale copertura trova applicazione limitatamente agli oneri connessi alla definitiva cessione a terzi dei suddetti crediti in sofferenza ovvero limitatamente alla quota inesigibile degli stessi. 5.3 Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, a Terna e all'Acquirente unico. 5.4 Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 1° ottobre 2008 Il presidente: Ortis