Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
  5.1   Con   successivo   provvedimento,   l'Autorita'  definisce  i
corrispettivi  che  l'esercente  la maggior tutela applica ai clienti
finali  precedentemente  forniti  in  salvaguardia,  le modalita' e i
tempi  di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonche'
le  modalita'  di  comunicazione al cliente finale delle informazioni
relative alla fornitura del servizio.
  5.2 Con successivo provvedimento l'Autorita' definisce le modalita'
con cui trovano parziale copertura, secondo i meccanismi incentivanti
di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08:
    a) gli  oneri  sostenuti  dagli  esercenti  la  salvaguardia e la
maggior  tutela  relativi  alla  morosita'  dei  clienti  finali  non
disalimentabili;
    b) gli  eventuali  oneri relativi a crediti vantati da un'impresa
distributrice  con  riferimento  a  contratti di trasporto per i soli
punti di prelievo riforniti nel servizio di salvaguardia.
  Tale parziale copertura trova applicazione limitatamente agli oneri
connessi  alla  definitiva  cessione  a terzi dei suddetti crediti in
sofferenza ovvero limitatamente alla quota inesigibile degli stessi.
  5.3  Il  presente  provvedimento  e'  trasmesso  al Ministero dello
sviluppo economico, a Terna e all'Acquirente unico.
  5.4  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  e nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
    Milano, 1° ottobre 2008
                                                 Il presidente: Ortis