Art. 3. Flussi informativi 1. Sulla base dei dati anamnestici e dei risultati dell'indagine epidemiologica, la Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il CESME ed il servizio veterinario delle regioni interessate, identificano l'area interessata dalla circolazione virale. 2. I servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio, al fine di tutelare la salute umana, segnalano contestualmente alla regione e ai Dipartimenti di prevenzione umana, servizi igiene e sanita' pubblica delle AUSL competenti per territorio, le positivita' recenti ed autoctone rilevate nell'area interessata dalla circolazione virale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 3. I Dipartimenti di prevenzione umana, servizi igiene e sanita' pubblica delle AUSL competenti per territorio segnalano ai servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio, le positivita' accertate nell'uomo. Tale informativa deve essere comunicata anche alla Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al CESME. 4. Nell'area interessata dalla circolazione virale non si applicano gli ulteriori provvedimenti di restrizione delle movimentazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.