Art. 3.

                         Flussi informativi

  1.  Sulla  base  dei dati anamnestici e dei risultati dell'indagine
epidemiologica,  la  Direzione  generale  della sanita' animale e del
farmaco  veterinario  presso  il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il CESME ed il servizio
veterinario    delle   regioni   interessate,   identificano   l'area
interessata dalla circolazione virale.
  2.  I  servizi  veterinari delle AUSL competenti per territorio, al
fine  di  tutelare  la  salute  umana, segnalano contestualmente alla
regione  e  ai  Dipartimenti  di  prevenzione umana, servizi igiene e
sanita' pubblica delle AUSL competenti per territorio, le positivita'
recenti   ed   autoctone   rilevate   nell'area   interessata   dalla
circolazione  virale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
  3.  I  Dipartimenti  di prevenzione umana, servizi igiene e sanita'
pubblica  delle  AUSL  competenti per territorio segnalano ai servizi
veterinari  delle  AUSL  competenti  per  territorio,  le positivita'
accertate  nell'uomo.  Tale  informativa deve essere comunicata anche
alla   Direzione   generale  della  sanita'  animale  e  del  farmaco
veterinario  presso  il  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche sociali e al CESME.
  4. Nell'area interessata dalla circolazione virale non si applicano
gli  ulteriori  provvedimenti  di  restrizione  delle  movimentazioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320.