Art. 4.

                    Identificazione degli equidi

  1.  Gli  equidi  sottoposti  alle  misure  previste  dalla presente
ordinanza   devono   essere   identificati   ai   sensi  del  decreto
ministeriale 5 maggio 2006.
  2.  Gli  equidi  di  cui alla presente ordinanza non possono essere
movimentati  prima del termine delle prove diagnostiche. Tale vincolo
non   sussiste   nel  caso  in  cui  i  cavalli  siano  correttamente
identificati  e  rintracciabili  ai  sensi del decreto ministeriale 5
maggio 2006.