Art. 4. Identificazione degli equidi 1. Gli equidi sottoposti alle misure previste dalla presente ordinanza devono essere identificati ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2006. 2. Gli equidi di cui alla presente ordinanza non possono essere movimentati prima del termine delle prove diagnostiche. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui i cavalli siano correttamente identificati e rintracciabili ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2006.