Art. 6.

                Vaccinazione facoltativa degli equidi

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
espleta, su specifica richiesta delle regioni e province autonome, le
procedure  per  rendere  disponibile  un  presidio  immunizzante  per
consentire    la    vaccinazione    facoltativa    a    carico    dei
proprietari/detentori degli equidi.
  2. L'avvenuta vaccinazione di cui al comma 1 deve essere registrata
al capitolo VI del documento di identita' (passaporto) dell'equide di
cui al decreto ministeriale 5 maggio 2006.