Art. 6. Vaccinazione facoltativa degli equidi 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali espleta, su specifica richiesta delle regioni e province autonome, le procedure per rendere disponibile un presidio immunizzante per consentire la vaccinazione facoltativa a carico dei proprietari/detentori degli equidi. 2. L'avvenuta vaccinazione di cui al comma 1 deve essere registrata al capitolo VI del documento di identita' (passaporto) dell'equide di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2006.