Art. 7.

                              Modifiche

  1.  Con  decreto  del  Direttore  generale della Direzione generale
della  sanita'  animale e del farmaco veterinario presso il Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, si possono
apportare  modifiche  ed  integrazioni  agli  allegati  A  e  B della
presente ordinanza, sulla base dell'evoluzione epidemiologica.