IL DIRETTORE GENERALE
      per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura
                       e l'arte contemporanea
  La  presente  direttiva  e' emanata ai sensi del combinato disposto
dell'art.  4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art.
2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.
1. Finalita' e obiettivi di intervento.
  Salvaguardare  e  valorizzare  le tipologie di architettura rurale,
garantendo  la  conservazione  degli  elementi  tradizionali  e delle
caratteristiche   storiche,   architettoniche   e   ambientali  degli
insediamenti   di   cui   al  successivo  punto  2;  cio'  attraverso
l'attuazione   di   programmi  di  intervento  volti  al  risanamento
conservativo  e  recupero  funzionale degli insediamenti stessi, alla
tutela  delle  aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi
di  coltivazione  tradizionali,  all'avvio e al recupero di attivita'
compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale.
  Rientrano  nelle  tipologie di architettura rurale gli insediamenti
agricoli,  edifici  o  fabbricati  rurali,  presenti  sul  territorio
nazionale,   realizzati   tra   il  XIII  ed  il  XIX  secolo  e  che
costituiscono      testimonianza      significativa,      nell'ambito
dell'articolazione  e della stratificazione storica, antropologica ed
urbanistica  del  territorio,  della storia delle popolazioni e delle
comunita'  rurali,  delle  rispettive economie agricole tradizionali,
dell'evoluzione   del  paesaggio.  In  particolare,  rientrano  nelle
predette  tipologie,  costituendone  parte  integrante,  gli elementi
tipici  degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3
del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire:
   gli  spazi  e  le  costruzioni  adibiti  alla  residenza  ed  alle
attivita' agricole, nonche' le testimonianze materiali che concorrono
alla  definizione di unita' storico-antropologiche riconoscibili, con
particolare   riferimento   al   legame  tra  insediamento  e  spazio
produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
   le  recinzioni  degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro,
le  pavimentazioni  degli  spazi aperti residenziali o produttivi, la
viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e
approvvigionamento    idrico,   i   sistemi   di   contenimento   dei
terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in
grotta, gli elementi e
3. Programmazione degli interventi.
  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito    delle   proprie   competenze   di   pianificazione   e
programmazione  territoriale,  individuano  nel  proprio  territorio,
sentita   la   competente   Soprintendenza,   gli   insediamenti   di
architettura   rurale  meritevoli  di  attenzione  sulla  base  delle
tipologie  di  cui  al  punto 2, e provvedono alla predisposizione di
appositi  programmi  triennali,  con  la  definizione  delle forme di
intervento  e  delle modalita' di incentivazione atte a consentire la
realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al punto 1.
  Ai  fini  dell'acquisizione  in  via  preventiva dei pareri e delle
valutazioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  dell'art.  2 della legge n.
378/2003,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono  stipulare  appositi  accordi  con  gli  uffici  ministeriali
competenti,  cosi'  come  previsto  ai sensi dell'art. 5, comma 3 del
decreto MIBAC 6 ottobre 2005.
4. Programma finanziario regionale.
  Nell'ambito  dell'attivita' di programmazione delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, e anche in coerenza dei
propri  programmi di sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali
recepiscono  e specificano ulteriormente le finalita' e gli obiettivi
di cui al punto 1, definendo le politiche generali per la tutela e la
valorizzazione  delle tipologie di architettura rurale anche sotto il
profilo  paesaggistico  e  ambientale.  Nei  programmi  regionali  si
provvede, in particolare a:
   a)  stabilire  le  linee di azione, le procedure e le modalita' di
approvazione  degli  interventi  da  promuovere  per il conseguimento
delle  finalita'  di  cui  al  punto  1, attraverso l'assegnazione, a
soggetti  pubblici  o privati, dei benefici finanziari previsti dalla
legge; ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17, 18 della legge 24 dicembre
2003,  n. 350 (finanziaria 2004), per l'assegnabilita' dei contributi
a  soggetti  privati,  e'  necessario che la quota di risorse messe a
disposizione   dalle   singole   regioni,  non  derivi  da  forme  di
indebitamento;
   b)  definire  i  requisiti  di  ammissibilita'  delle richieste di
contributo  e  i criteri generali per la valutazione delle stesse, in
ottemperanza  a  quanto  previsto,  tra l'altro, agli artt. 2 e 3 del
decreto MiBAC 6 ottobre 2005;
   c)  stabilire  le  tipologie  dei  contributi  da  assegnare  e le
percentuali  massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che,
a  norma  dell'art.  4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi
concessi:
    non  potranno  superare  l'importo massimo del 50 per cento della
spesa  riconosciuta  sulla  base  del  piano  finanziario  di  cui al
successivo punto 6.b;
    saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori,
ovvero, previa verifica, a saldo finale;
    non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse
parti  del  manufatto  per le stesse tipologie di opere oggetto della
richiesta  di  contributo  e,  in particolare, con quelli concessi ai
sensi  degli  articoli  35, 36, 37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.
  A  norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 378/2003 il programma
regionale, necessario per accedere al riparto delle risorse del Fondo
di  cui  all'art. 3 della legge, e' predisposto dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono le forme di
concertazione  con  gli  enti  locali interessati e tenendo conto del
parere  preventivo  dei Ministri per i beni e le attivita' culturali,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle  politiche
agricole  e  forestali,  da  acquisire  anche  attraverso gli accordi
indicati al precedente paragrafo 3.
  Ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  n. 378/2003, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso dell'elaborazione
della proposta del programma regionale, possono concludere intese con
altre  amministrazioni  pubbliche,  con  fondazioni  bancarie e altri
soggetti  privati,  allo  scopo  di  coordinare e integrare le misure
regionali   con   le  iniziative  dei  medesimi  soggetti,  volte  al
perseguimento delle finalita' di cui al punto 1.
  Gli  accordi  di  cui  al  precedente  punto,  possono stabilire il
co-finanziamento  degli  interventi  con  risorse  di  altri soggetti
pubblici  o  privati,  nel  rispetto  degli  strumenti  normativi  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica  e senza pregiudizio dei
diritti   dei  terzi.  Tali  accordi  sono  recepiti  nella  proposta
formulata  dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma
e' condizionata alla delibera di approvazione del programma.
  A  norma  dell'art. 3 della legge n. 378/2003, le risorse assegnate
al    Fondo   nazionale   per   la   tutela   e   la   valorizzazione
dell'architettura  rurale sono ripartite tra le regioni e le province
autonome  sulla  base  dei  programmi  regionali,  secondo i seguenti
criteri:
   a) proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli
interventi effettivamente approvati;
   b)  in  rapporto  alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome.
  Le  concrete  modalita'  di ripartizione annuale delle risorse sono
specificate,  in  attuazione  di  tali criteri generali, con apposito
decreto  dal Ministro dell'economia e delle finanze. In fase di prima
applicazione della legge, con lo stesso decreto si determina altresi'
la  ripartizione  effettiva,  tra  le regioni e le province autonome,
delle  risorse  del  Fondo,  procedendo,  in  caso  di  non  avvenuta
assegnazione   di   risorse  relative  ad  annualita'  passate,  alla
aggregazione  delle  stesse  e  alla loro ripartizione complessiva in
un'unica soluzione.
  Le  regioni e le province autonome possono, nel corso del triennio,
procedere   a  rimodulazioni  finanziarie  dei  programmi  approvati,
disponendo, ad esempio:
   a)  l'integrazione  dei  finanziamenti  erogati,  nei limiti delle
risorse  aggiuntive  attribuite  al settore e di quelle che risultino
disponibili per rinuncia o revoca;
   b)  l'anticipazione  o il rinvio dell'attuazione degli interventi,
in  ragione  del  livello di definizione progettuale e della presenza
delle condizioni di attuabilita' degli stessi;
   c)   la   parziale   modifica   e  integrazione  degli  interventi
programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.
  I  programmi disciplinano le modalita' di erogazione dei contributi
e  di  rendicontazione  finanziaria, nonche' i casi e le modalita' di
revoca degli stessi.
  Al  fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli
interventi,  le  regioni e le province autonome, a norma dell'art. 2,
comma   2   della  legge  n.  378/2003,  esercitano  il  monitoraggio
dell'esecuzione   dei  programmi,  sulla  base  della  documentazione
illustrativa   dei  risultati  raggiunti  e  delle  opere  realizzate
predisposta  dai  beneficiari  dei  contributi,  secondo le modalita'
definite  dagli  stessi  programmi. Le regioni e le province autonome
possono  richiedere  integrazioni  e  chiarimenti  sui dati forniti e
disporre  verifiche  del  regolare  utilizzo  delle risorse assegnate
mediante controlli in loco, anche a campione.
5. Attuazione del programma e bando di selezione.
  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo  di  dare  attuazione  alle previsioni del programma regionale,
predispongono,  nel  corso  dl  triennio,  i bandi secondo il modello
allegato alla presente circolare (allegato A), per la selezione degli
interventi  da  ammettere  a  finanziamento.  I bandi specificano, in
particolare:
   a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi
prioritari individuati dal programma regionale;
   b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
   c) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
   d)  i  criteri  di  valutazione  e di selezione delle richieste di
contributo;
   e)  le  risorse  disponibili per il finanziamento degli interventi
selezionati.
  Per  l'esame,  la  valutazione  e  la  selezione delle richieste di
contributo le regioni e le province autonome si avvalgono di apposite
commissioni  di  valutazione,  composte  e nominate secondo i criteri
definiti nel programma regionale.
6. Studio di fattibilita'.
  Le  domande  di contributo devono essere corredate da uno studio di
fattibilita'  diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute
nel bando regionale, i seguenti elementi:
   a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri
metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con
l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
   b)  il  piano  finanziario, articolato in relazione ad una congrua
analisi  dei  costi,  ai  tempi  e  alle  fasi  attuative  di  cui al
precedente  punto  e  con  l'indicazione  delle  risorse  pubbliche e
private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
   c)  la  rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti,
degli immobili e del territorio rurale interessati dall'intervento;
   d)    la    valutazione    dei    piu'    significativi    effetti
paesaggistico-ambientali  ed economici sul relativo contesto rurale a
seguito  dell'intervento  realizzato  e  la  loro corrispondenza agli
obiettivi generali fissati dal programma regionale;
   e) le forme di gestione delle opere realizzate;
   f)  la  certificazione  del  Comune  che  attesti  la  conformita'
dell'intervento alla normativa urbanistico-edilizia comunale.
7.   Disposizioni   particolari   in   merito   all'assegnazione  dei
contributi.
  La  concessione  dei contributi previsti per la realizzazione degli
interventi  e'  subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge
n.  378/2003,  alla  stipula  di  una  convenzione  che  prevede, tra
l'altro:
   la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio;
   l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
   la  redazione  del  preventivo  di  spesa a cura del direttore dei
lavori e sottoscritto dal proprietario;
   la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei
lavori  entro  sei  mesi  dalla  data  del  rilascio  delle  apposite
autorizzazioni  o  a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto
ai progetti approvati.
  La  convenzione puo' stabilire eventuali altre condizioni, comprese
adeguate  forme  di  pubblicita' dei soggetti cofinanziatori, tenendo
conto dell'entita' del contributo e della tipologia dell'intervento.
  Le  previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli
immobili a cura e spese del proprietario.
   Roma, 30 ottobre 2008
                                   Il direttore generale: Prosperetti