Art. 2.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
   a)  «decreto  della  modulistica del registro imprese», il decreto
dirigenziale  del  Ministero  dello sviluppo economico del 6 febbraio
2008;
   b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento
informatico  indicato  con  il  termine  «distinta» nel decreto della
modulistica del registro delle imprese;
   c)  «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale
per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet;
   d)   «XML»,  eXtensible  Markup  Language,  il  linguaggio  basato
sull'utilizzo  di  elementi  (tag)  per  creare documenti informatici
strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
   e)  «Schema  XML»,  il documento XML che definisce la struttura di
documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi),
l'ordine  e  la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base
alle specifiche definite dal W3C;
   f)  «XBRL»,  il linguaggio informatico basato su XML che definisce
lo  standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso
dal consorzio XBRL;
   g)  «PDF»,  «Portable  Document Format», il linguaggio informatico
per  la  definizione  di  documenti  elettronici, come definito dalle
specifiche  regolate  dallo  standard  pubblico  «ISO 32000, Document
management - Portable document format - PDF 1.7»;
   h)  «PDF/A»,  la  definizione  della  parte  delle  specifiche PDF
regolate  dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management -
Electronic  document file format for long-term preservation - Part 1:
Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»;
   i)   «Consorzio   XBRL»,  l'organizzazione  internazionale  a  cui
partecipano  istituzioni  e  imprese  con  lo  scopo  di  emanare  le
specifiche  tecniche  XBRL  e  promuoverne  l'uso (XBRL International
Consortium);
   j)  «Associazione  XBRL  Italia», l'associazione a cui partecipano
istituzioni,  ordini professionali e associazioni imprenditoriali che
ha  lo  scopo  di  favorire  il  processo  di  standardizzazione e di
ammodernamento   della  comunicazione  finanziaria,  agevolandone  la
gestione  sia  nella  fase di definizione dei contenuti sia in quella
dello scambio e della elaborazione della stessa;
   k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione
digitale  approvato  con  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 e
successive  modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle relative regole
tecniche;
   l) «validazione temporale», la validazione temporale come definita
dal Codice e dalle relative regole tecniche;
   m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per
l'informatica   nella   pubblica   amministrazione   (CNIPA)  per  la
pubblicazione  delle  specifiche  tecniche  del  formato  XBRL  nella
versione italiana;
   n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL
nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL;
   o)   «IAS/IFRS»,  i  principi  contabili  internazionali  definiti
dall'International   Accounting   Standards   Board,  e  le  relative
interpretazioni   ufficiali  formulate  dall'International  Financial
Reporting  Interpretation  Commitee, adottati secondo la procedura di
omologazione  di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali;
   p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) a
cui  partecipano  associazioni imprenditoriali, ordini professionali,
associazioni  degli  utilizzatori,  societa'  di gestione dei mercati
regolamentati  e  istituzioni  e  che  nello  svolgimento  della  sua
attivita' cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.