Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008; b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento informatico indicato con il termine «distinta» nel decreto della modulistica del registro delle imprese; c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet; d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C; e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C; f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL; g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO 32000, Document management - Portable document format - PDF 1.7»; h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»; i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International Consortium); j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa; k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle relative regole tecniche; l) «validazione temporale», la validazione temporale come definita dal Codice e dalle relative regole tecniche; m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana; n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL; o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) a cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, societa' di gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attivita' cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.