Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio
2008;
b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento
informatico indicato con il termine «distinta» nel decreto della
modulistica del registro delle imprese;
c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale
per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet;
d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato
sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici
strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di
documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi),
l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base
alle specifiche definite dal W3C;
f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce
lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso
dal consorzio XBRL;
g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico
per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle
specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO 32000, Document
management - Portable document format - PDF 1.7»;
h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF
regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management -
Electronic document file format for long-term preservation - Part 1:
Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»;
i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui
partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le
specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International
Consortium);
j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano
istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che
ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di
ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la
gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella
dello scambio e della elaborazione della stessa;
k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione
digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle relative regole
tecniche;
l) «validazione temporale», la validazione temporale come definita
dal Codice e dalle relative regole tecniche;
m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la
pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella
versione italiana;
n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL
nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL;
o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti
dall'International Accounting Standards Board, e le relative
interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial
Reporting Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di
omologazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali;
p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) a
cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali,
associazioni degli utilizzatori, societa' di gestione dei mercati
regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua
attivita' cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.