Art. 3. Decorrenza e soggetti obbligati 1. L'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1. 2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi indicata: a) per le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati; b) per le societa' anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, per le societa' esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; c) per le societa' controllate e le societa' incluse nel bilancio consolidato redatto dalle societa' di cui alle lettere a) e b). 3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.