Art. 3.
Decorrenza e soggetti obbligati
1. L'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel formato
elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati
riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che
chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL
delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.
2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non
decorre dalla data ivi indicata:
a) per le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati;
b) per le societa' anche non quotate che redigono i bilanci di
esercizio o consolidato in conformita' ai principi contabili
internazionali, per le societa' esercenti attivita' di assicurazione
e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci
secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
c) per le societa' controllate e le societa' incluse nel bilancio
consolidato redatto dalle societa' di cui alle lettere a) e b).
3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si
ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese,
unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto,
completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e
dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla
base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL
Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.