Art. 3.


                   Decorrenza e soggetti obbligati


  1.  L'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel formato
elettronico  elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati
riferiti  all'esercizio  in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che
chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL
delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.
  2.  In  fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non
decorre dalla data ivi indicata:
   a) per le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati;
   b)  per  le  societa'  anche non quotate che redigono i bilanci di
esercizio   o   consolidato  in  conformita'  ai  principi  contabili
internazionali,  per le societa' esercenti attivita' di assicurazione
e  riassicurazione  di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo 7
settembre  2005,  n.  209  e per le altre tenute a redigere i bilanci
secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
   c)  per le societa' controllate e le societa' incluse nel bilancio
consolidato redatto dalle societa' di cui alle lettere a) e b).
  3.  In  fase  di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si
ritiene   assolto   con  il  deposito  nel  registro  delle  imprese,
unitamente  al  bilancio  di  esercizio,  e  consolidato ove redatto,
completi  e  nel  formato usuale, delle tabelle del conto economico e
dello  stato  patrimoniale  compilate secondo lo standard XBRL, sulla
base  delle  specifiche  tecniche  pubblicate  dall'Associazione XBRL
Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.