Art. 4.
Presentazione al registro delle imprese
1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto
dall'art. 37, comma 21-bis del decreto-legge n. 223 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese
un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con
firma digitale, con le modalita' previste dal decreto ministeriale
sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti
informatici definiti nei successivi articoli.