Art. 4. Presentazione al registro delle imprese 1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 21-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalita' previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli.