Art. 4.


               Presentazione al registro delle imprese


  1.  Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto
dall'art.  37,  comma  21-bis  del  decreto-legge  n.  223  del 2006,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
l'interessato   presenta   all'ufficio  del  registro  delle  imprese
un'istanza  telematica  o  su  supporto informatico, sottoscritta con
firma  digitale,  con  le modalita' previste dal decreto ministeriale
sulla  modulistica  del registro delle imprese, allegando i documenti
informatici definiti nei successivi articoli.