Art. 5. Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati 1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese e' costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali. 2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio. 3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile. 4. A partire dalle date di disponibilita' sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995. 5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla societa' secondo i principi della chiarezza, correttezza e verita', ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. 6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.