Art. 5.
Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati
1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il
registro delle imprese e' costituito dal documento informatico
contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo
le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che
saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in
formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di
settore o da principi contabili internazionali.
2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4,
compilata come previsto per il deposito del bilancio.
3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta
la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato
elaborabile.
4. A partire dalle date di disponibilita' sul sito XBRL delle
tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato
elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla
pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL
italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il
bilancio approvato dalla societa' secondo i principi della chiarezza,
correttezza e verita', ai fini della pubblicazione nel registro delle
imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al
bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il
bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla
scansione di documenti cartacei.
6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero
dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche
mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.