Art. 5.


            Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati


  1.  Il  bilancio  in  formato elaborabile per il deposito presso il
registro  delle  imprese  e'  costituito  dal  documento  informatico
contenente  le  informazioni previste dalla normativa vigente secondo
le  specifiche  XBRL  italiane,  con  i  relativi  aggiornamenti, che
saranno  resi  disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in
formato  elaborabile  anche  i  documenti  richiesti  da normative di
settore o da principi contabili internazionali.
  2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4,
compilata come previsto per il deposito del bilancio.
  3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta
la  rappresentazione  a  stampa del contenuto del bilancio in formato
elaborabile.
  4.  A  partire  dalle  date  di  disponibilita' sul sito XBRL delle
tassonomie  dei  documenti  che  compongono  il  bilancio, il formato
elaborabile  di  quest'ultimo costituisce il documento destinato alla
pubblicazione  nel  registro  delle  imprese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
  5.  Nel  caso  in  cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL
italiane  non  siano  disponibili  o  sufficienti  a rappresentare il
bilancio approvato dalla societa' secondo i principi della chiarezza,
correttezza e verita', ai fini della pubblicazione nel registro delle
imprese  l'interessato  allega  all'istanza  di  cui  all'art. 4 e al
bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il
bilancio  approvato,  in  formato PDF/A senza immagini ottenute dalla
scansione di documenti cartacei.
  6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero
dello  sviluppo  economico,  il  quale  provvede a renderle pubbliche
mediante  apposito  avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.