Art. 6. Formato degli atti diversi dal bilancio 1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia. 2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995. 3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. 4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.