Art. 6.


               Formato degli atti diversi dal bilancio


  1.  Gli  altri  atti  in  formato  elaborabile per i quali sussiste
l'obbligo   di   deposito  presso  il  registro  delle  imprese  sono
rappresentati   come   documenti   informatici   redatti  secondo  le
specifiche  XML  definite  dal  CNIPA,  sentiti  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  l'Agenzia  delle  entrate,  i competenti ordini
professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.
  2.  Gli  atti  elaborabili  si allegano all'istanza d'iscrizione al
registro  delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti
destinati  alla  pubblicazione  nell'archivio degli atti del registro
delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
581 del 1995.
  3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1,
l'interessato  allega  all'istanza  di  cui  all'art.  4 un documento
informatico  in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza
immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
  4.  Le  date  in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di
cui  comma  1  sono  comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo
economico,  il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da
inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.