Art. 7. Controlli dell'ufficio del registro delle imprese 1. La conformita' dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche e' verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995. 2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2008 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Scajola