Art. 7.
Controlli dell'ufficio del registro delle imprese
1. La conformita' dei documenti elettronici elaborabili alle
presenti regole tecniche e' verificata dall'ufficio del registro
delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro
richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo
termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato,
l'ufficio respinge l'istanza.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2008
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola