Art. 7.


          Controlli dell'ufficio del registro delle imprese


  1.  La  conformita'  dei  documenti  elettronici  elaborabili  alle
presenti  regole  tecniche  e'  verificata  dall'ufficio del registro
delle  imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
  2.  Qualora  le  istanze non siano conformi, l'ufficio del registro
richiede  all'interessato  la regolarizzazione, assegnando un congruo
termine  per  l'adempimento.  Ove  il  termine  non  sia  rispettato,
l'ufficio respinge l'istanza.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 2008

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

                Il Ministro delegato per la pubblica
                   amministrazione e l'innovazione
                              Brunetta

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Scajola